Maggiorazioni tariffarie alle strutture convenzionate e irrilevanza della direzione universitaria (TAR Lombardia n. 1137 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione tariffaria prevista dall’art. 27-bis della L.R. Lombardia n. 33/2009 spetta alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e a contratto convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche, e non soltanto a quelle a direzione universitaria. La legge regionale non annovera la direzione da parte di un docente universitario tra i requisiti di accesso al beneficio, né tra i criteri di determinazione del suo ammontare. Una prassi applicativa che restringa la platea dei destinatari alle sole unità operative a direzione universitaria è illegittima e non può prevalere sulla disposizione di rango primario. Parimenti illegittima è la determinazione del quantum che escluda, senza adeguata motivazione, schede di dimissione ospedaliera riferibili a unità operative convenzionate e in possesso dei requisiti. Il provvedimento che opera tali selezioni è annullato, con obbligo per l’amministrazione di riesprimersi su basi motivazionali adeguate.
Il Fatto
La società ricorrente, ente unico gestore di due strutture sanitarie accreditate e a contratto con il servizio sanitario regionale, per l’esercizio 2018 chiedeva alla Regione Lombardia il riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie per una struttura convenzionata con la facoltà di medicina di un ateneo milanese. Con decreto della Direzione Generale Welfare la Regione riconosceva i presupposti e liquidava a saldo un importo, collocando la struttura nella terza fascia di complessità.
La società impugnava il decreto e gli atti presupposti, deducendo nove motivi: sette contro l’abbattimento applicato alle strutture private nella ripartizione del fondo, due contro la mancata considerazione di tutte le unità operative convenzionate e di tutti i pazienti lombardi dimessi da una di esse. In corso di giudizio la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ai primi cinque motivi, insistendo sui restanti quattro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso quanto ai motivi dal primo al quinto, per sopravvenuto difetto di interesse. Richiamando il principio dispositivo sostanziale e la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ritiene ammissibile la rinuncia del difensore a singoli motivi anche in difetto di specifica dichiarazione di parte, restando la rinuncia al ricorso intero soggetta a forma scritta.
I motivi sesto e settimo, relativi alla mancata ridistribuzione della quota di finanziamento non assegnata ad alcuni erogatori esclusi, sono infondati. La direttiva regionale, non impugnata, stabilisce che la quota non assegnata rimane nella disponibilità del sistema. Il Tribunale esclude che la previsione possa essere letta nel senso di una redistribuzione proporzionale tra le strutture ammesse e osserva che, dopo la rinuncia ai primi cinque motivi, la legittimità dell’abbattimento non è più in contestazione.
L’ottavo motivo è fondato. Il Collegio rileva che l’art. 27-bis, comma 2, della L.R. n. 33/2009 e la delibera di Giunta n. IX/350 del 2010 riconoscono il beneficio alle strutture convenzionate come sedi didattiche, che in linea generale non sono aziende ospedaliero-universitarie. La ratio della sovvenzione è compensare i maggiori oneri sostenuti per l’attività formativa pre-laurea. La direzione affidata a un docente universitario è elemento estraneo alla disciplina: la prassi che la assume a requisito finisce per avere effetto abrogante della norma primaria e limita irragionevolmente la platea dei destinatari.
Il Tribunale precisa che la convenzione non è condizione necessaria e sufficiente, spettando alla Giunta determinare annualmente la maggiorazione secondo i criteri di legge. Ciò nondimeno, la motivazione regionale non chiarisce le ragioni della selezione operata né le modalità di valorizzazione dei flussi informativi.
Anche il nono motivo è accolto. Le riduzioni delle schede di dimissione riferibili a un’unità operativa convenzionata non trovano spiegazione nei criteri richiamati nel decreto, né la motivazione per relationem risulta sorretta da atti individuabili. Il decreto è pertanto annullato in parte qua, con obbligo per la Regione di riesprimersi su basi adeguate; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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