Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Emilia-Romagna n. 529 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario e l’inadempimento dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un Commissario ad acta. Alla domanda di condanna pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consegue la liquidazione degli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, dalla notificazione della sentenza all’adempimento spontaneo o all’esecuzione in via sostitutiva.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che accertava il suo diritto a fruire della carta elettronica del docente per determinati anni scolastici, per l’importo annuo di € 500,00, con condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria.
Non essendo stato fornito quanto dovuto, malgrado la notificazione, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato, la condanna agli ulteriori importi per rivalutazione e interessi e una penalità di mora. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio di ottemperanza. Il ricorrente ha documentato l’omesso adempimento, mentre l’Amministrazione, non costituitasi, non ha contestato l’inottemperanza al giudicato del giudice ordinario.
Il Tribunale ha verificato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto a seguito della notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione generale, che provvederà entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio non ha liquidato alcun compenso commissariale. È stata accolta anche la domanda di condanna al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
Le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 700,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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