Revoca nulla osta per insufficienza reddituale del datore e permesso per attesa occupazione (TAR Molise n. 49 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, quando sia accertata l’insussistenza ab origine del requisito della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, costituisce espressione di potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per il rilascio del titolo, qualificabile come decadenza o revoca sanzionatoria. Tale provvedimento non è annullabile per violazione delle norme sul procedimento, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, qualora l’amministrazione dimostri che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ai sensi degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, deve essere effettuata personalmente al lavoratore straniero interessato e non già esclusivamente al datore di lavoro, atteso che alcun rapporto di lavoro si è instaurato tra i due soggetti. Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che i requisiti per il nulla osta sussistessero e che la mancata stipula del contratto di soggiorno non sia imputabile al lavoratore; diversamente, ove difetti originariamente il requisito reddituale del datore, il rilascio del permesso consentirebbe condotte elusive del sistema dei flussi di ingresso.
Il Fatto
La cittadina extracomunitaria impugnava il provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato, rilasciato su richiesta di una società, della quale deduceva la sopravvenuta irreperibilità e la mancata assunzione. L’interessata, dopo l’ingresso in Italia in forza del decreto flussi, chiedeva il permesso di soggiorno per attesa occupazione, apprendendo solo in sede di preavviso di diniego di tale richiesta l’avvenuta revoca del nulla osta, mai notificatale direttamente. Il provvedimento era motivato con riferimento all’insufficiente volume d’affari della società datrice accertato dall’Ispettorato del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la revoca era fondata sulla carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, requisito richiesto ex lege ai fini del rilascio del nulla osta. La ricorrente non aveva fornito elementi idonei a contestare gli accertamenti patrimoniali compiuti dall’amministrazione, essendosi limitata ad affermazioni generiche circa lo svolgimento di attività lavorative da parte della società. Ha, quindi, escluso la configurabilità di vizi di legittimità del provvedimento sotto il profilo motivazionale.
Quanto alla violazione del contraddittorio procedimentale, il Collegio ha ritenuto che la comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, notificata dall’amministrazione esclusivamente al datore di lavoro, non fosse idonea ad assicurare le finalità partecipative del lavoratore straniero, destinatario sostanziale del provvedimento. Ha, tuttavia, applicato la regola dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, ritenendo che, per la natura vincolata del provvedimento di revoca, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, atteso che il requisito economico-finanziario del datore di lavoro era insussistente.
Il Tribunale ha, infine, scrutinato la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, distinguendo l’ipotesi della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, disciplinata dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 20.08.2007, da quella in cui il requisito della capacità economico-finanziaria difetti ab origine. In tale ultima evenienza, ha ritenuto che il rilascio del permesso per attesa occupazione si porrebbe in contrasto con il sistema normativo, consentendo l’ingresso di lavoratori in assenza dei presupposti di legge e prestandosi a condotte fraudolente. Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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