Clausola escludente del bando e onere di impugnazione immediata (Cons. Stato n. 10071 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso che prevede come causa di esclusione dall’arruolamento la detenzione di sostanze stupefacenti, anche se saltuaria, occasionale o risalente, è immediatamente lesiva dell’interesse del candidato e va impugnata nel termine ordinario, senza attendere il provvedimento di esclusione. Il concorrente che, alla data di pubblicazione del bando, abbia consapevolezza del fatto storico assunto come ostativo non può ragionevolmente ritenersene estraneo e deve attivarsi tempestivamente. La clausola che non concede margine valutativo all’amministrazione non richiede altra motivazione oltre l’indicazione dell’episodio escludente. La definitiva cristallizzazione della clausola per mancata impugnazione rende irrilevante, nel giudizio di impugnazione dell’esclusione, l’eventuale questione di legittimità costituzionale della norma di legge testualmente ripresa nel bando.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento che lo ha escluso dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri, indetto per l’anno 2022, per difetto dei requisiti di moralità e condotta richiesti dall’art. 2, comma 1, lett. g), del bando. Il giudice amministrativo ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato, con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., senza integrare il contraddittorio verso i controinteressati.
Secondo il TAR, il ricorrente non aveva tempestivamente impugnato la clausola del bando che riproduceva l’art. 6, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 199/1995, come modificato dall’art. 33 del d.lgs. n. 95/2017, e che sanciva l’esclusione per uso o detenzione di sostanze stupefacenti anche saltuari, occasionali o risalenti. Da qui l’appello, con cui il candidato ha contestato l’automatismo escludente della clausola, la sua lesività solo concreta e il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla ricostruzione del fatto storico. Il candidato aveva spontaneamente esibito, nel corso di un controllo di polizia, un quantitativo minimo di hashish ed era stato segnalato alla Prefettura, che aveva adottato il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 75, comma 14, del d.P.R. n. 309/1990. Alla data di pubblicazione del bando egli era dunque pienamente consapevole del fatto assunto come ostativo.
La Corte osserva che il bando, all’art. 2, comma 1, lett. g), stabiliva senza possibilità di equivoci che la detenzione di sostanze stupefacenti a scopo non terapeutico era causa di esclusione dall’arruolamento anche se saltuaria, occasionale o risalente. La previsione integra una clausola escludente, immediatamente lesiva dell’interesse dell’aspirante al reclutamento, e non concede alcun margine di valutazione all’amministrazione.
Ne deriva il superamento della tesi dell’appellante. In difetto di elementi che inducano a ritenere che egli potesse ragionevolmente non ritenersene leso senza incorrere in culpa lata, la clausola doveva essere impugnata subito, senza attendere il decreto di esclusione, intervenuto quando il termine per contestarne la legittimità era da lungo tempo spirato.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, citando Cons. Stato, Sez. II, n. 11255 del 27 dicembre 2023: in difetto di tempestiva impugnazione, anche un’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma di legge ripresa nel bando non arrecherebbe beneficio all’appellante, stante la definitiva cristallizzazione della clausola. Risulta perciò corretta anche la conclusione del TAR sulla carenza del requisito della rilevanza della prospettata questione di costituzionalità.
Quanto alla dedotta carenza motivazionale, la Corte esclude che il provvedimento di esclusione dovesse esprimere un autonomo giudizio di attualità e adeguatezza del disvalore morale, non richiedendo la clausola altra motivazione che l’indicazione dell’episodio escludente. L’appello è quindi respinto, con spese compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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