Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1137 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato nel termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione in un termine congruo e, per il caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta quale organo ausiliario. Il commissario può avvalersi del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei fondi. La funzione commissariale affidata a un dipendente della stessa amministrazione debitrice non comporta liquidazione di compenso. La seriale ripetitività del contenzioso giustifica la riduzione dei compensi difensivi.

Il Fatto

La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

La sentenza, pubblicata il 14 novembre 2024, è stata notificata il 29 novembre 2024 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 13 ottobre 2025. L’amministrazione non ha adempiuto, salvo che per le spese legali corrisposte con decreto dirigenziale. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, la ricorrente ha domandato la condanna all’esecuzione e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata presso la sede reale dell’amministrazione. Il ricorso è stato notificato il 3 novembre 2025 ed è dunque spirato il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come convertito.

Accertata l’inerzia, il TAR ha accolto la domanda e ha condannato il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente. Il giudice ha precisato che l’ordine opera sempre che nelle more l’amministrazione non abbia già ottemperato, circostanza non risultante dagli atti.

Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata, compirà gli atti necessari all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta.

Il Collegio ha stabilito che il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e relativi decreti attuativi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si è dato luogo ad alcun compenso commissariale.

Sulle spese, il TAR ha posto il carico dell’amministrazione soccombente, ma ha liquidato i compensi in euro 400,00 oltre accessori, in ragione della natura seriale del contenzioso e della discussione, nella medesima camera di consiglio, di sedici cause identiche o sovrapponibili, con attività difensiva connotata da elevato grado di ripetitività. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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