La sospensione cautelare del poliziotto è atto di gestione del dirigente e non richiede l’avvio del procedimento (TAR Lazio n. 13819 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare facoltativa dal servizio dell’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ex art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981, è atto di gestione del personale la cui adozione rientra nella competenza del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e non del Ministro dell’Interno, a seguito del riordino della dirigenza pubblica operato dal d.lgs. 165/2001. In considerazione della sua natura cautelare ed urgente e dell’attitudine a prescindere dall’accertamento di profili di responsabilità, il relativo procedimento non è soggetto all’obbligo di previa comunicazione di avvio. Per la sua adozione è sufficiente la sottoposizione a procedimento penale per un reato di particolare gravità idoneo a suscitare allarme e turbamento, senza che occorra alcun provvedimento restrittivo della libertà personale, e non è richiesta una motivazione estesa quando i reati contestati rendano inopportuna la permanenza in servizio del dipendente.
Il Fatto
Un assistente capo della Polizia di Stato impugnava il decreto di sospensione cautelare dal servizio adottato dal Capo della Polizia ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 737/1981, conseguente all’avvio di un procedimento penale per fatti di particolare gravità, descritti nel provvedimento come azioni ripetute nel tempo di natura minacciosa e violenta nei confronti della vittima.
Con quattro motivi di ricorso il dipendente deduceva l’incompetenza del Capo della Polizia, la violazione dei principi di proporzionalità e del giusto procedimento, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando anche la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la durata indeterminata della misura. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio e la causa passava in decisione all’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso in quanto infondato, confutando analiticamente ciascuno dei motivi dedotti. In relazione al primo motivo, il Collegio ha rilevato che le innovazioni legislative successive al d.P.R. 737/1981, culminate nel d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, hanno attribuito alla dirigenza le funzioni di gestione amministrativa già devolute all’organo di direzione politica. La sospensione cautelare dal servizio costituisce pertanto atto di gestione del personale, di competenza del Capo della Polizia, come già ritenuto dal TAR Lazio, sez. I, 29 dicembre 2020 n. 14055 e dal Consiglio di Stato, sez. IV, 30 giugno 2003 n. 3881.
Quanto al secondo motivo, il richiamo alla presunzione di innocenza è stato giudicato fuori fuoco, attesa la natura cautelare e precauzionale del provvedimento, che non si correla a statuizioni di condanna. La durata della sospensione è stata ritenuta determinata, in quanto articolatamente motivata con riferimento al processo penale e alle sue fasi di sviluppo che ne costituiscono il presupposto, ed è stata esclusa la violazione del principio di proporzionalità, considerati i pregiudizi per la fiducia necessaria all’esercizio di delicate funzioni istituzionali.
Il Collegio ha quindi escluso la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 8.2.2018, n. 823, secondo cui la sospensione precauzionale prescinde dall’accertamento di responsabilità ed è connotata da natura cautelare ed urgente, sicché non richiede la comunicazione di avvio né lo scrupolo istruttorio proprio del procedimento disciplinare di merito.
Da ultimo, in relazione al dedotto difetto di motivazione, il TAR ha ribadito il consolidato orientamento per cui la misura facoltativa non richiede alcun provvedimento restrittivo e non necessita di una motivazione particolarmente estesa quando i reati contestati siano di gravità tale da rendere inopportuna la permanenza in servizio del dipendente, come nel caso di specie, richiamando Cons. Stato, VI, 8988/2025 e TAR Lazio, Prima quater, 7055/2026. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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