Contributo barriere architettoniche e soccorso istruttorio: annullato il diniego senza nuovo preavviso (TAR Lazio n. 6581 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la domanda presentata dal singolo condomino, beneficiario del contributo, non è incompleta se l’Amministrazione era a conoscenza della delibera assembleare che ha autorizzato l’intervento; l’eventuale incompletezza deve essere sanata tramite il soccorso istruttorio. Il beneficiario del contributo è il condomino e non il condominio, anche se il pagamento è formalmente corrisposto dall’amministratore. L’Amministrazione non può introdurre nel provvedimento finale ragioni ostative nuove rispetto a quelle indicate nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, pena l’inammissibilità delle stesse; in tal caso deve essere emanato un nuovo preavviso. Il termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria e il silenzio-inadempimento non consuma il potere. La domanda di indennizzo per il ritardo ex art. 2-bis L. 241/1990 richiede la preventiva attivazione del potere sostitutivo.
Il Fatto
Una contribuente, unica erede del beneficiario deceduto, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva respinto l’istanza per la concessione del contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche e disposto la restituzione delle somme già erogate, pari a una quota del costo dell’ascensore condominiale. L’Amministrazione, nel diniego, aveva dedotto ragioni ostative relative alla mancata sottoscrizione dell’istanza da parte del condominio, all’erronea indicazione del beneficiario e alla mancata autorizzazione assembleare. La ricorrente contestava altresì la violazione del termine procedimentale e del contraddittorio, chiedendo l’annullamento degli atti e l’indennizzo per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in via preliminare, ha dichiarato infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a., trattandosi di materia edilizia, in cui il potere pubblico conforma lo ius aedificandi. Ha altresì respinto l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della determina successiva, qualificando tale atto come conferma impropria, priva di nuovi elementi lesivi.
Sul primo motivo, il Collegio ha chiarito che il termine di cui all’art. 2 L. 241/1990 ha natura ordinatoria e che il silenzio-inadempimento non consuma il potere, potendo l’Amministrazione provvedere tardivamente. Ha inoltre escluso l’applicabilità del silenzio assenso, richiamando l’esclusione per la materia della salute e sicurezza pubblica.
Con riferimento al terzo motivo, il TAR ha accolto le censure della ricorrente. Ha ritenuto che il Comune fosse a conoscenza della delibera assembleare e dell’intendimento del beneficiario, e che l’eventuale incompletezza dell’istanza avrebbe dovuto essere sanata tramite il soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/1990, non potendo trasformarsi in motivo di diniego. Ha inoltre affermato, richiamando le Sezioni Unite n. 9148 del 2008, che il beneficiario del contributo è il singolo condomino, non il condominio, stante la natura parziaria delle obbligazioni condominiali.
Da ultimo, il Tribunale ha accolto la doglianza relativa alla violazione dell’art. 10-bis L. 241/1990, rilevando che il provvedimento finale conteneva ragioni ostative nuove e non indicate nel preavviso di rigetto. Ha precisato che, qualora l’Amministrazione venga a conoscenza di nuovi motivi ostativi, è tenuta a emanare un nuovo preavviso per garantire il contraddittorio.
Nota della Redazione
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