Servizi cimiteriali, requisito esperienziale riferito alla sola prestazione principale (TAR Puglia n. 1137 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito speciale di capacità tecnica consistente nell’esecuzione di servizi analoghi va riferito alla sola prestazione principale dell’appalto, quale individuata dalla lex specialis di gara e dal capitolato prestazionale. La riconduzione delle prestazioni a un unico codice CPV prevalente non incide sulla qualificazione dell’appalto, perché il codice ha finalità essenzialmente descrittiva e non vale a mutare la distinzione tra prestazione principale e prestazioni secondarie. L’operatore che dichiari esperienze relative esclusivamente alle attività manutentive, distinte dalla prestazione cimiteriale principale, è privo del requisito e va escluso. La clausola così interpretata non viola il principio di proporzionalità né la par condicio tra i concorrenti, perché la ratio del requisito è selezionare un operatore qualificato nel medesimo ambito. Il diniego di autotutela che confermi l’aggiudicazione è annullato in via derivata.
Il Fatto
Il Comune di Manfredonia, tramite la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, indice una procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali comunali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016. Partecipano tre operatori. Il costituendo raggruppamento controinteressato si colloca al primo posto con 88,364 punti; la cooperativa ricorrente al secondo con 85,467 punti, avendo conseguito il punteggio pieno sull’offerta economica.
La ricorrente impugna l’aggiudicazione sostenendo che il raggruppamento avrebbe dovuto essere escluso per difetto del requisito di capacità tecnica previsto dagli artt. 8, n. 4) del bando e 6, n. 4) del disciplinare, che richiede l’esecuzione nel triennio di servizi analoghi alla prestazione principale per almeno un milione di euro. I servizi dichiarati consistono in manutenzione di impianti di illuminazione votiva e manutenzione di lampade votive, attività che, secondo la ricorrente, non rientrano nei servizi cimiteriali. I controinteressati propongono ricorso incidentale avverso la lex specialis, ove interpretata nel senso di restringere il requisito alle sole attività cimiteriali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il punto controverso nell’interpretazione delle clausole del bando e del disciplinare, di identico tenore. La lex specialis individua espressamente la prestazione principale nei servizi cimiteriali, elencando separatamente i servizi di manutenzione degli impianti, di manutenzione degli immobili e di pulizia. Il capitolato prestazionale elenca le attività cimiteriali tipiche — pulizia dei viali, trasporto feretri, gestione della sala mortuaria, tumulazione ed estumulazione — mentre alla manutenzione è dedicato un distinto capitolato tecnico, nel quale è disciplinata la realizzazione e manutenzione delle lampade votive.
Su questa base il Tribunale ritiene che l’interpretazione letterale e sistematica degli atti di gara conduca a individuare la prestazione principale nei servizi cimiteriali indicati nel relativo capitolato. Non rileva, in senso contrario, il richiamo del Comune, in sede di autotutela, ai codici CPV delle prestazioni, tra i quali i primi due afferiscono alla categoria dei servizi funerari e affini, comprensiva dell’illuminazione votiva.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la distinzione tra prestazioni principali e secondarie sussiste anche quando il bando descriva le prestazioni con un unico codice prevalente. Il CPV, introdotto con il regolamento 5.11.2002 n. 2195, persegue una finalità essenzialmente descrittiva e di trasparenza degli appalti europei; la sua attitudine è quella di consentire l’apertura degli appalti agli operatori, non di incidere a monte sulla qualificazione dell’appalto. Il richiamo è a TAR Lazio, Sez. II ter, 14 febbraio 2023, n. 2568 e ai precedenti ivi richiamati.
Nel caso concreto il medesimo codice distingue, tramite sottocriteri di specificazione, i servizi cimiteriali dai servizi di manutenzione. Ne deriva che la stazione appaltante ha suddiviso l’oggetto in due attività, una principale relativa ai servizi funerari, tra i quali non rientra l’illuminazione votiva, e una secondaria di natura manutentiva.
Il ricorso incidentale è respinto. La clausola così interpretata non viola il principio di proporzionalità né la par condicio: il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9596 del 03.11.2022, ha chiarito che la ratio del requisito esperienziale è contemperare la massima partecipazione con la selezione dell’operatore più qualificato nel medesimo ambito. È dunque ragionevole che il requisito riguardi i servizi cimiteriali, prestazione principale dell’appalto. L’aggiudicataria è pertanto sfornita del requisito speciale: ricorso e motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti, con annullamento dell’aggiudicazione e del diniego di autotutela. La domanda risarcitoria è respinta per mancata prova del danno. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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