La decadenza dall’assegnazione di area industriale per mancata stipula della convenzione non è sospesa in via cautelare (TAR Basilicata n. 92 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare avverso il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un’area consortile, il tribunale amministrativo deve operare un bilanciamento tra l’interesse del privato alla conservazione dell’assegnazione e l’interesse pubblico alla corretta gestione delle aree. La reiterata inerzia dell’assegnatario, protrattasi per un lungo lasso temporale senza alcuna attività di realizzazione dell’iniziativa, unitamente alla manifestata volontà di non adempiere agli obblighi convenzionali, rende prevalente l’interesse alla riassegnazione delle aree ad operatori effettivamente intenzionati a realizzare gli impianti. La domanda cautelare va, pertanto, respinta quando le censure dedotte non risultino, in base alla cognizione propria della fase, sufficientemente persuasive.
Il Fatto
Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera aveva assegnato alla società subentrante nell’originaria assegnazione un’area di circa 130 ettari nell’agglomerato industriale della Valbasento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 95 MW. La delibera di assegnazione prevedeva l’obbligo di stipulare la convenzione entro 40 giorni dalla notifica e di versare, in sede di sottoscrizione, l’importo di € 1.407.994,93 a titolo di rimborso spese generali.
L’assegnataria originaria, e successivamente la società subentrante, non avevano mai stipulato la convenzione né corrisposto gli oneri, limitandosi a reiterare richieste di esenzione dal pagamento. Con Determinazione n. 162 del 21.5.2026, il Direttore del Consorzio ha dichiarato la decadenza dall’assegnazione ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento consortile, provvedendo alla riassegnazione delle aree ad altri operatori. La società ha impugnato il provvedimento chiedendo la sospensione cautelare.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e regolamentare di riferimento, richiamando il punto 2 del dispositivo della Delibera n. 80 del 26.9.2023, gli artt. 9 e 13 del Regolamento consortile e la nota prot. n. 619 del 27.2.2024 che reiterava l’obbligo di stipulare la convenzione a pena di decadenza e di pagare la somma non rimborsabile di € 1.407.994,92 oltre IVA.
Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto le censure della ricorrente non sufficientemente persuasive, valorizzando la circostanza che la società, nonostante il lungo intervallo di circa tre anni, non aveva provveduto ad adempiere gli obblighi assunti, limitandosi a richiedere l’esenzione dal pagamento degli oneri. Con la diffida del 10.4.2026, la ricorrente aveva anzi manifestato espressamente la volontà di non voler corrispondere la somma prevista dall’art. 11, comma 2, del Regolamento consortile.
Il Tribunale ha inoltre richiamato la recente normativa di cui al d.l. n. 21/2026, convertito in legge n. 49/2026, volta a contrastare il fenomeno dell’occupazione virtuale delle aree e delle connesse capacità di rete, osservando come un’area di 130 ettari fosse rimasta di fatto inutilizzata a causa dell’inerzia dell’assegnataria e come l’iniziativa imprenditoriale non avesse mai avuto inizio.
Quanto al periculum in mora, il bilanciamento degli opposti interessi ha visto prevalere l’interesse alla corretta gestione delle aree consortili e alla realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di operatori effettivamente intenzionati, rispetto al mero interesse della ricorrente alla conservazione di aree delle quali non aveva mai inteso avvalersi. Il Tribunale ha pertanto respinto la domanda cautelare, condannando la ricorrente al pagamento delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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