Porto d’armi: la querela basta a fondare la revoca cautelare (TAR Sicilia n. 1139 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento non esistono posizioni di diritto soggettivo in materia di detenzione e porto d’armi: tali situazioni costituiscono eccezioni al generale divieto e sono subordinate alla ricorrenza delle condizioni soggettive fissate dagli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S.. Ne deriva un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel valutare la buona condotta e l’affidamento nel corretto uso delle armi. Il potere di revoca o di diniego della licenza non persegue finalità sanzionatorie, ma solo cautelari, preordinate alla prevenzione di possibili abusi a tutela della privata e pubblica incolumità. Non è pertanto necessario un obiettivo e accertato abuso: è sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare la non affidabilità dell’interessato, potendo rilevare anche fatti isolati ma significativi, indipendentemente dalla remissione della querela o dall’assenza di condanne penali.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento prefettizio del 04.01.2018, con cui gli veniva imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di alienarle entro centocinquanta giorni, e il decreto questorile del 09.01.2017, recante la revoca immediata della licenza di porto d’armi per uso sportivo, oltre al connesso provvedimento di ritiro delle armi.

Presupposto degli atti era una querela sporta nei confronti del ricorrente nell’ottobre 2016 per fatti risalenti al settembre precedente. La querela veniva rimessa nel febbraio 2018 e la remissione era accettata. Il ricorrente risultava incensurato. Egli censurava la violazione degli artt. 11, 39 e 40 T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per aver l’Amministrazione fondato i provvedimenti sulla sola querela, senza considerare il certificato penale e la sopravvenuta remissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della situazione giuridica soggettiva. In materia di detenzione e porto d’armi non sussistono posizioni di diritto soggettivo: la licenza costituisce un’eccezione al divieto generale e resta subordinata alle condizioni soggettive previste dal T.U.L.P.S., tra cui la buona condotta e l’affidamento sul corretto uso delle armi. Ne segue un’ampia discrezionalità valutativa dell’Amministrazione.

La Corte sottolinea la natura del potere esercitato. La revoca e il diniego della licenza non hanno funzione sanzionatoria, ma cautelare: mirano a prevenire possibili abusi a tutela della privata e pubblica incolumità. Non occorre, dunque, un abuso accertato, essendo sufficienti circostanze idonee a comprovare la non affidabilità dell’interessato nell’uso delle armi.

Su questa base il Tribunale ritiene che i provvedimenti impugnati abbiano dato adeguatamente conto delle circostanze da cui emerge la mancanza di affidabilità, essendo sufficiente il richiamo alla querela e alla sua valutazione da parte dell’Amministrazione. Il giudizio di inaffidabilità è possibile anche in assenza di sentenze penali di condanna, potendo rilevare situazioni non ascrivibili a buona condotta e financo fatti isolati, ma significativi.

Il Collegio affronta poi il rilievo centrale del ricorrente. L’Amministrazione, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità, conserva il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dalla remissione della querela, dall’estinzione del reato o dall’archiviazione del procedimento penale. Tali circostanze non sono decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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