Riserve concorsuali e giurisdizione: procedure di società in house devolute al Giudice Ordinario (TAR Puglia n. 310 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le società di capitali a totale partecipazione pubblica, seppure operanti in regime di in house providing, non sono configurabili come pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che il rapporto di lavoro con i propri dipendenti è soggetto alle norme di diritto privato. Ne deriva che le procedure di reclutamento del personale di tali società non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo prevista dall’art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165/2001, essendo devolute alla cognizione del Giudice Ordinario, il quale potrà disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi. Tale principio è consacrato normativamente dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 (T.U. società partecipate), che espressamente lascia ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la graduatoria definitiva del concorso indetto dalla Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità S.r.l. per il reclutamento di operai generici settore gestione bagni pubblici, nonché il relativo bando e gli atti presupposti, deducendo la violazione delle riserve di posti previste dagli artt. 1014 e 678 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare). Chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e la condanna al risarcimento del danno.

Si costituiva la società resistente, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di società di capitali a totale capitale pubblico, con socio unico il comune di Corato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, accogliendo l’eccezione sollevata dalla società resistente. Il Collegio ha fondato la propria decisione sul dato, pacifico e incontestato, della natura societaria dell’ente: la resistente è una società a totale capitale pubblico, avente quale socio unico il comune, operante in regime di in house providing.

La natura societaria è stata ritenuta dirimente, richiamando il principio secondo cui le società di capitali, seppure interamente pubbliche, sono soggette, per il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, alle normali norme di diritto privato. La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165/2001, presuppone la finalità dell’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione, e non può configurarsi in funzione dell’insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società di capitali.

La Corte ha evidenziato che tale principio è stato recepito e consacrato sul piano normativo dall’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016, che espressamente dispone: “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”. Tale disposizione ha trasformato in norma quello che era l’orientamento maggioritario già affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza n. 28329 del 2011 e confermato dalla successiva giurisprudenza, ivi inclusa la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18749 del 2023.

Il Collegio ha infine evidenziato che il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riproposta nei perentori termini di legge, potrà disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito di rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *