Sospensione militare non vaccinato competenza del responsabile di struttura e motivazione (TAR Toscana n. 597 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento e non richiede alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione di appartenenza. La competenza ad adottare l’atto di accertamento e la conseguente sospensione spetta al responsabile della struttura in cui il militare presta servizio, trattandosi di atto a portata meramente dichiarativa di un effetto previsto dalla norma primaria. L’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 172/2021, integra la disciplina del rapporto di servizio militare senza sostituirla, sicché il d.P.R. n. 90/2010 non esaurisce le fonti regolatrici. In presenza di una previsione rigorosamente vincolata non residuano profili motivazionali ulteriori, né spazio per la comparazione di interessi antagonisti o per modalità alternative alla sospensione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso una brigata aerea, non si è sottoposto alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, l’amministrazione gli ha richiesto la documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale. Non avendo prodotto alcunché, è stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione con provvedimento del 27 dicembre 2021.
Il militare ha impugnato la sospensione e l’atto presupposto di richiesta documentale, deducendo l’incompetenza del responsabile del servizio, l’assenza di presupposti nel Testo Unico dell’ordinamento militare e il difetto di motivazione, con mancata adibizione a mansione compatibile. Le istanze cautelari sono state respinte. La causa è stata trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura di incompetenza. L’art. 4-ter, comma 2, del d.l. n. 44/2021 attribuisce ai responsabili delle strutture il compito di assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale; il comma 3 precisa che l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto.
Da qui la Corte ricava un duplice corollario. La sospensione consegue ex lege all’accertamento, senza margini valutativi; la competenza appartiene al responsabile della struttura di servizio. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469, a sua volta richiamata da TAR Lazio, sez. 1-bis, 9.12.2025, n. 22092), secondo cui la competenza ad accertare l’inadempimento comprende quella di disporre la sospensione, essendo questa consustanziale all’accertamento e l’atto meramente riproduttivo di un effetto normativo.
Il secondo profilo del primo motivo assume che nessuna disposizione del d.P.R. n. 90/2010 contempli la sospensione per pericolo epidemiologico. La censura è infondata: il Testo Unico non è l’unica fonte di regolazione del rapporto di servizio e va coordinato con le altre disposizioni dell’ordinamento. Nella specie l’amministrazione ha applicato l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, che ha previsto l’obbligo vaccinale anche per i militari e la sospensione in caso di mancata documentazione.
Quanto al difetto di motivazione, la Corte rileva che il provvedimento dà conto della normativa applicata, della richiesta documentale e dell’omessa produzione, traendone la conseguenza di diretta applicazione normativa. In presenza di una previsione rigorosamente vincolata non vi erano altri profili da spendere, né spazio per valutare interessi antagonisti come la perdita dell’alloggio di servizio, né per sperimentare modalità alternative come l’adibizione ad altro servizio: profili estranei alla fattispecie, già ritenuta punto di equilibrio corretto tra gli interessi coinvolti (Corte cost. 9 febbraio 2023, n. 14, n. 15 e 5 ottobre 2023, n. 185).
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.