Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità dell’appello nel contributo AGCOM (Cons. Stato n. 1138 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, allegata dall’appellante e non contestata dall’amministrazione resistente, determina l’improcedibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., indipendentemente dall’esame dei motivi. Il giudice amministrativo, quando la richiesta di definizione in rito sia condivisa dalle parti, non può che prendere atto della caducazione dell’interesse e chiudere il giudizio senza scrutinare il merito della pretesa. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, ma solo il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia. In tale ipotesi la compensazione delle spese del grado costituisce esito coerente con le ragioni che hanno condotto alla chiusura in rito, specie quando sia richiesta congiuntamente dalle parti.
Il Fatto
L’AGCOM, con delibera del 18 novembre 2021, ha individuato i soggetti tenuti al contributo per l’anno 2022 nel settore dei servizi postali, l’importo e le modalità di versamento, escludendo tra gli altri gli operatori con imponibile pari o inferiore a centomila euro e le imprese in crisi o in liquidazione. La società appellante, titolare di autorizzazione generale ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 261/1999, ha impugnato davanti al TAR Lazio la delibera e gli atti connessi, compreso il bilancio di previsione dell’Autorità, dolendosi in particolare della ripartizione del finanziamento del settore postale esclusivamente a carico degli operatori.
Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’atto di accertamento del contributo e la nota di sollecito. Il TAR Lazio, con sentenza n. 10485 del 2024, ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sull’impugnativa dell’atto di accertamento e ha rigettato il ricorso introduttivo. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di secondo grado la società appellante ha depositato memoria con cui ha chiesto la definizione del giudizio con una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse. L’amministrazione appellata non si è opposta alla declaratoria: l’Avvocatura dello Stato ha sottoscritto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, accettando la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha preso atto della richiesta e ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando l’appello improcedibile in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La decisione non affronta nel merito i motivi di gravame, né la questione di giurisdizione decisa dal primo giudice, perché la caducazione dell’interesse processuale preclude lo scrutinio della pretesa.
La chiusura in rito trova fondamento nella condivisa valutazione delle parti circa il venir meno dell’utilità della pronuncia. Su tale premessa il Consiglio di Stato ha disposto la compensazione integrale delle spese del secondo grado, in ragione delle circostanze che hanno determinato la definizione del giudizio e della richiesta congiunta formulata in tal senso.
La sentenza ordina infine che il provvedimento sia eseguito dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
Nota della Redazione
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