Ricorso inammissibile avverso atto applicativo se non impugnati i criteri di priorità (TAR Puglia n. 1139 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso con cui si contesta la legittimità dei criteri di priorità dettati per l’accesso all’assegno di cura è inammissibile quando l’impugnazione investa il solo atto applicativo e non gli atti presupposti che quei criteri hanno introdotto. La clausola di stile con cui si impugna ogni atto presupposto, connesso e consequenziale non vale a estendere il thema decidendum agli atti a monte non tempestivamente gravati. Il giudice amministrativo non può disapplicare incidenter tantum un atto presupposto privo di natura normativa. Il bando che specifica i criteri costituisce lex specialis della procedura selettiva e va impugnato in via autonoma. Nel merito, i criteri che selezionano i beneficiari su una condizione sanitaria uniforme di gravissima non autosufficienza non alterano la finalità del beneficio e rispondono alla limitatezza delle risorse.
Il Fatto
L’istante, in proprio e quale rappresentante legale di un familiare in condizione di gravissima non autosufficienza, chiedeva l’ammissione all’Assegno di Cura previsto dalla normativa regionale pugliese. L’ASL di Lecce, pur riconosciuta la condizione sanitaria di non autosufficienza gravissima, negava il beneficio perché il punteggio attribuito collocava la domanda in posizione non finanziabile per esaurimento delle risorse disponibili.
La ricorrente impugnava la nota di diniego, contestando i criteri di priorità fissati dalla delibera di Giunta regionale e dall’atto dirigenziale attuativo. Proponeva poi motivi aggiunti avverso le deliberazioni con cui l’ASL aveva pubblicato gli esiti delle tranche di domande ammesse e non finanziabili. L’istanza cautelare era respinta. All’udienza pubblica il Collegio avvisava le parti della possibile definizione in rito per difetto di interesse, non risultando impugnati gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ASL. La respinge: la procedura per il riconoscimento dell’assegno si sostanzia nell’applicazione, da parte della stessa azienda sanitaria, dei criteri stabiliti dalla Regione, donde la sua legittimazione nel contraddittorio.
Nel merito del rito, il Collegio rileva che il ricorso investe esclusivamente la nota del 09.09.2019, quale atto applicativo dei criteri di priorità, mentre l’unica censura è diretta proprio contro quei criteri. Gli atti che li recano non sono stati impugnati. La formula di rito con cui si gravano gli atti presupposti, connessi e consequenziali è mera clausola di stile, del tutto inconferente secondo giurisprudenza costante.
Il Tribunale sottolinea che il bando di specificazione dei criteri avrebbe dovuto essere impugnato in questa sede, trattandosi della lex specialis della procedura selettiva, non potendo essere, di regola, disapplicato dal giudice amministrativo. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso volto all’annullamento di un atto applicativo viziato da invalidità derivata quando l’atto a monte non sia stato tempestivamente gravato, non essendo consentita la disapplicazione incidenter tantum di un atto presupposto privo di natura normativa.
Il Collegio osserva, inoltre, che la delibera regionale era già stata impugnata in altro giudizio, definito con rigetto confermato in appello, e che la ricorrente non ha allegato né provato alcun annullamento con efficacia erga omnes. Per completezza, il Tribunale rileva l’infondatezza nel merito: a fronte di risorse limitate, la Regione non poteva esimersi dall’individuare criteri di priorità, i quali si innestano su una valutazione sanitaria uniforme e mirano a selezionare i soggetti maggiormente bisognosi, senza contraddire la disciplina della non autosufficienza gravissima. Il ricorso principale e, per illegittimità derivata, i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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