Esclusione per difetto dell’autorizzazione ambientale e soccorso istruttorio da impossibilità telematica (TAR Puglia n. 1139 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla legge di gara ai fini della partecipazione vanno intesi a pena di esclusione anche in assenza di una clausola che ne preveda espressamente la sanzione espulsiva. Il possesso dell’autorizzazione unica ambientale richiesta dal disciplinare non può essere sostituito da un mero parere endoprocedimentale comunale, spettando alla Provincia il relativo potere provvedimentale ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 59/2013. È legittimo il ricorso al soccorso istruttorio quando il modello telematico generato dal sistema non consente materialmente l’inserimento dei costi aziendali per la sicurezza e dei costi della manodopera, non essendo imputabile all’operatore economico la disomogeneità tra documentazione di gara e modulo dell’offerta.
Il Fatto
Due raggruppamenti temporanei di imprese partecipano alla gara europea aperta bandita dalla Prefettura di Foggia e dall’Agenzia del Demanio per l’affidamento triennale del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca, ai sensi dell’art. 214-bis del d.lgs. n. 285/1992, per l’ambito territoriale della Provincia di Foggia.
Il raggruppamento ricorrente impugna l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato, deducendo quattro motivi: la mancata esplicitazione dei costi di sicurezza e di manodopera, le carenze nella verifica di anomalia dell’offerta, il difetto dei requisiti di capacità tecnica e professionale e l’illogicità delle valutazioni tecniche comparative. L’Amministrazione e gli aggiudicatari eccepiscono l’irricevibilità del primo motivo per mancata impugnazione tempestiva del riscontro sulla richiesta di annullamento in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio principia dal primo motivo, relativo alla mancata indicazione dei costi di sicurezza e di manodopera prescritti dal punto XIX del disciplinare. La Commissione aveva accertato, nel verbale n. 10 del 24 gennaio 2024, che il modello generato dal sistema presentava soltanto i campi relativi alle percentuali di sconto per la custodia e per l’acquisto dei veicoli, mancando lo spazio per gli altri costi. Su questa base era stato attivato il soccorso istruttorio.
Il Tribunale ritiene l’operato non censurabile. Dinanzi a una disomogeneità tra documentazione di gara e modello dell’offerta, il soccorso istruttorio va attivato, perché l’operatore temerebbe altrimenti la sanzione espulsiva presentando la domanda in difformità dal modulo. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 6688/2019, il Collegio osserva che tanto il raggruppamento ricorrente quanto quello controinteressato si sono dovuti discostare dalle modalità di allegazione per un problema tecnico-informatico. In applicazione dei principi di par condicio competitorum e favor partecipationis, il primo motivo è infondato, con assorbimento delle eccezioni di irricevibilità.
Passando al terzo motivo, il Collegio esamina i punti X e X.1 del disciplinare. La Commissione aveva segnalato, nel verbale n. 3 dell’11 novembre 2024, che il deposito dichiarato dalla mandante non risultava iscritto al Registro delle Imprese. Anche a voler qualificare l’omissione come mera irregolarità, il motivo è fondato sotto il profilo assorbente dell’autorizzazione unica ambientale. La nota prodotta dagli aggiudicatari costituisce un mero parere endoprocedimentale e non può sostituire l’autorizzazione prescritta, spettando alla Provincia, e non al Comune, il potere provvedimentale sull’AUA.
La carenza non è stata superata neppure all’esito dell’integrazione documentale disposta con l’ordinanza n. 580/2025 del 24.4.2025. Il raggruppamento doveva dunque essere escluso. Non rileva l’ipotetica autosufficienza dell’aggiudicataria dopo l’estromissione della mandante, non essendo in discussione alcuna modifica soggettiva in riduzione della compagine già aggiudicataria. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 9394/2022 e n. 1667/2020, il Collegio conferma che i requisiti operano a pena di esclusione anche senza clausola espressa. Il quarto motivo è inammissibile per genericità e per attinenza a valutazioni tecnico-discrezionali; il secondo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’aggiudicazione è annullata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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