Vincolo conformativo scolastico e iniziativa privata: no alla decadenza quinquennale (Cons. Stato n. 6339 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione urbanistica di un’area a zona per l’istruzione non integra un vincolo espropriativo, ma un vincolo conformativo di durata indeterminata, che non decade per il decorso del termine quinquennale e non comporta obbligo di indennizzo. Le attrezzature scolastiche sono realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, non dalla sola mano pubblica. Il riferimento al convenzionamento nelle NTA conferma la facoltà del privato di edificare e gestire strutture destinate all’istruzione di uso pubblico, comprese le scuole paritarie. Ne consegue che non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di procedere alla ritipizzazione dell’area.
Il Fatto
La vicenda riguarda la nota con cui un Comune ha respinto l’istanza di variante urbanistica presentata dalla proprietaria di un terreno, ritenendo che sull’area gravasse un vincolo espropriativo ormai decaduto. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Marche, che ha accolto il ricorso e ha condannato l’ente alla rifusione delle spese.
Il Comune ha proposto appello, deducendo l’irricevibilità del ricorso di primo grado, per mancata impugnazione della variante normativa del 2008, e l’erroneità della qualificazione del vincolo. L’appellata ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello. Nelle more, la sentenza è stata sospesa in via cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione centrale della distinzione tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi. Il TAR aveva ritenuto che l’art. 48, n. 1, delle NTA del PRG — destinando la zona a strutture scolastiche con obbligo di convenzionamento trentennale e cessione gratuita di parte delle aree — eliminasse ogni concreta possibilità di sfruttamento edificatorio privato, con conseguente decadenza del vincolo e obbligo di ridisciplina dell’area.
La Sezione ribalta tale impostazione. La zonizzazione ha funzione conformativa: essa caratterizza i diritti di proprietà, comprimendo lo ius aedificandi senza comportarne la completa ablazione. Il riferimento delle NTA all’istituto del convenzionamento costituisce chiara dimostrazione della facoltà per i privati di realizzare edifici destinati all’attività di insegnamento, in armonia con l’art. 33 Cost.
La Corte richiama la propria giurisprudenza. La destinazione ad attrezzature scolastiche ha natura conformativa e non espropriativa: anche la Cass. civ. Sez. I n. 12862 del 2010 ha affermato che essa configura un tipico vincolo conformativo, concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio secondo criteri generali e astratti. Nella stessa direzione si collocano Cass. civ. Sez. I n. 10085 del 2016, Cons. Stato Sez. IV n. 2855 del 2014, Cons. Stato Sez. IV n. 870 del 2007 e Cons. Stato Sez. IV n. 5909 del 2017, che hanno escluso la natura sostanzialmente espropriativa del vincolo quando le attrezzature sono realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua.
Quanto alle scuole paritarie, esse partecipano insieme alle scuole pubbliche all’offerta del servizio pubblico dell’istruzione: la loro ammissibilità nella zona non risulta incisa dalla presenza di altro istituto scolastico in area vicina.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate per la particolarità e complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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