Sopravvenuta carenza d’interesse con versamento quota ridotta payback (TAR Lazio n. 5878 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dell’impresa di aver versato la quota ridotta del 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano del payback, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso i provvedimenti regionali di determinazione degli importi dovuti. La prosecuzione del giudizio non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente, atteso che il pagamento della quota ridotta, nelle more della definizione della controversia, priva di interesse alla decisione di merito. La cessazione della materia del contendere, invece, può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, da parte delle Regioni e Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento, ai sensi del medesimo art. 7 d.l. n. 95/2025.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio, la determinazione con cui la Regione Abruzzo ha determinato gli importi asseritamente dovuti a titolo di ripiano del payback farmaceutico, nonché gli atti ministeriali e l’accordo Stato-Regioni sottesi al meccanismo di ripiano.

In data 20.1.2026, la ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di aver provveduto al versamento della quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta, pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali.

Il Collegio ha però considerato che la dichiarazione di avvenuto pagamento da parte della ricorrente determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso: la prosecuzione della controversia non recherebbe, infatti, alcuna utilità alla ricorrente, che ha già beneficiato della riduzione dell’importo dovuto nelle more del giudizio. L’interesse alla decisione di merito deve, pertanto, ritenersi venuto meno.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza pronunciarsi nel merito delle censure dedotte avverso il meccanismo del payback e i provvedimenti impugnati.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ravvisato, in base al combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., eccezionali ragioni per la loro integrale compensazione tra le parti, considerate le peculiarità delle questioni trattate e l’andamento della vicenda processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Tutte le 280 sentenze sull'art. 26 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *