Evasione contributiva non giustifica il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Liguria n. 1139 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della dichiarazione dei redditi, non supportata da fatture e ricevute di versamento contributivo, costituisce mero principio di prova del requisito redditizio e non esime l’autorità di pubblica sicurezza dallo svolgimento di adeguati accertamenti. Tuttavia, la posizione di evasore fiscale o previdenziale non consente di desumere automaticamente la fittizietà dell’attività lavorativa e l’assenza di un reddito da fonte lecita. In conformità al principio di legalità, l’evasione contributiva non può costituire ragione, neppure indiretta, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, ma va perseguita con i provvedimenti tipici degli organi fiscali e previdenziali. La segnalazione Schengen non produce effetto automaticamente impeditivo del rilascio o rinnovo del titolo, dovendo l’amministrazione attivare la procedura di consultazione. Il difetto della comunicazione di ospitalità impone la previa assegnazione di un termine per la regolarizzazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario soggiornante in Italia da diversi anni, impugna il decreto con cui la Questura di Imperia ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il provvedimento si fonda su due motivi ostativi: la dubbia sussistenza dell’attività lavorativa, per l’omesso versamento dei contributi previdenziali e l’assenza di veicoli strumentali all’impresa; l’irreperibilità dello straniero presso l’alloggio dichiarato.

Il ricorrente deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, evidenziando di disporre di un reddito superiore al minimo di legge, di aver rateizzato i debiti previdenziali e di essersi trovato all’estero, nel periodo del controllo, per contrarre matrimonio. Il Ministero dell’Interno resiste sostenendo la legittimità del diniego. In sede cautelare il Tribunale accoglie l’istanza, ravvisando il pericolo di espulsione, e dispone l’acquisizione del contratto di locazione del nuovo alloggio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone il diniego quando mancano i requisiti prescritti; l’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 richiede, per il lavoro autonomo, una idonea sistemazione alloggiativa e un reddito annuo da fonti lecite superiore al minimo per l’esenzione dalla spesa sanitaria.

Sul piano probatorio il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la dichiarazione dei redditi, priva di fatture e ricevute contributive, integra un mero principio di prova, che non preclude all’autorità gli opportuni accertamenti (ex multis, TAR Lazio n. 2527 del 2025; TAR Toscana n. 163 del 2025). Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa esclude che la posizione di evasore consenta di presumere automaticamente la fittizietà dell’attività: l’evasione contributiva va repressa con provvedimenti tipici, non con il diniego del titolo (ex plurimis, Cons. Stato n. 5073 del 2022; Cons. Stato n. 5086 del 2021).

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene illegittima la valutazione di insussistenza del requisito redditizio. Le dichiarazioni e le fatture prodotte non sono mai state contestate dalle autorità fiscali, sicché la Questura non poteva dedurre in via automatica la fittizietà dell’attività dall’omissione contributiva dei primi anni di esercizio. La mancanza di un automezzo non fonda alcuna presunzione, trattandosi di artigiano edile che opera con i mezzi delle imprese appaltatrici o con trasporto pubblico. La rateizzazione del debito previdenziale, ottenuta nel gennaio 2025, ha poi prodotto DURC regolari.

Quanto all’alloggio, la mancata reperibilità del ricorrente non è decisiva: egli si trovava all’estero per il matrimonio e, al rientro, si è trasferito in un appartamento condotto regolarmente in locazione. Il Tribunale esclude infine rilievo alle circostanze allegate dalla difesa erariale. Il tentativo di integrazione postuma della motivazione in giudizio è inammissibile (ex plurimis, Cons. Stato n. 7583 del 2023). La segnalazione Schengen non impedisce automaticamente il rinnovo: l’art. 25 della Convenzione impone la procedura di consultazione, tanto più che il ricorrente era titolare di titolo valido. Il difetto della comunicazione di ospitalità richiedeva infine la previa assegnazione di un termine ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese, salvo il rimborso del contributo unificato a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *