Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 1139 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando preclusa ogni valutazione nel merito dei motivi proposti. La declaratoria prescinde dall’accertamento della fondatezza dell’impugnazione e si fonda unicamente sul venir meno dell’utilità concreta della pronuncia per la parte che l’ha richiesta. Quando la chiusura in rito consegue alla richiesta congiunta delle parti, la compensazione delle spese di lite risponde a ragioni di equità processuale e non richiede una specifica soccombenza. Il giudice d’appello che dichiari l’improcedibilità perde ogni potere di esame della sentenza impugnata, che resta formalmente intatta.

Il Fatto

La società appellante, operante nel settore dei servizi postali in forza di autorizzazione generale, aveva impugnato davanti al TAR Lazio la delibera con cui l’AGCOM aveva definito la misura e le modalità del contributo dovuto per l’anno 2023 dagli operatori postali, insieme agli atti presupposti e connessi, tra cui il provvedimento di approvazione e il bilancio di previsione dell’Autorità.

Il ricorso era stato rigettato in primo grado. La società ha quindi proposto appello, contestando l’erroneità della decisione. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 19 gennaio 2026, ha chiesto la definizione del giudizio con una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’Amministrazione appellata non si è opposta e l’Avvocatura dello Stato ha sottoscritto la dichiarazione ai fini dell’accettazione della compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione prende atto della richiesta di parte e della mancata opposizione dell’Amministrazione, qualificandole come fatti processuali idonei a escludere l’interesse alla decisione. Il Collegio non procede quindi all’esame dei motivi di appello e si limita a dare atto della sopravvenuta carenza di interesse.

La base normativa è espressamente individuata nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso in presenza di una situazione sopravvenuta che renda inutile la pronuncia. Il Consiglio di Stato richiama inoltre gli artt. 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm. per la definizione del giudizio e la regolazione delle spese.

Il percorso argomentativo è lineare: accertata la concorde volontà delle parti di non coltivare più la controversia, il giudice d’appello non può che chiudere il giudizio in rito, senza scrutinare la sentenza di primo grado. La decisione impugnata resta pertanto ferma, non essendo stata riformata né annullata.

Sul piano delle spese, la Sezione dispone la compensazione integrale tra le parti, motivandola con le ragioni che hanno determinato la chiusura in rito e con la richiesta congiunta formulata in tal senso. La soluzione evita di addossare alla parte appellante un onere economico derivante da una scelta processuale condivisa dall’Amministrazione.

Il dispositivo dichiara l’appello improcedibile e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. La pronuncia resta confinata sul piano processuale: nessuna indicazione viene offerta in ordine alla legittimità della delibera AGCOM o al riparto del finanziamento del settore postale, questioni che rimangono estranee al decisum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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