Commissario ad acta e astreinte per l’esecuzione del giudicato (TAR Campania n. 2657 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore della pubblica amministrazione può ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Giudice di Pace recante condanna pecuniaria, una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Le spese successive al titolo sono riconoscibili solo se funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo e all’introduzione del giudizio di ottemperanza, e vengono liquidate in modo onnicomprensivo nelle spese di lite. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro e non può considerarsi manifestamente iniqua se fissata nella misura degli interessi legali. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’effettivo soddisfacimento del credito, e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente ha agito davanti al TAR Campania per l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 2040/2019, che aveva condannato il Comune resistente al pagamento in suo favore della somma di € 4.128,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il titolo era passato in giudicato.

La parte ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al pagamento, maggiorato delle spese successive al titolo quantificate in € 38,44, con fissazione della penalità di mora e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Comune non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 18 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza della legittimazione passiva del Comune e dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato come da certificazione in atti ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’amministrazione non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto.

Quanto alle spese successive al titolo, il Tribunale ha distinto le voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — pubblicazione, esame e notifica del titolo, atti accessori — da quelle non funzionali, come le spese di precetto, che attengono all’esecuzione forzata disciplinata dagli artt. 474 e ss. c.p.c. Il creditore può scegliere liberamente tra esecuzione civile e ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può pretendere le spese derivanti dalla notifica di atti di precetto. Le voci riconoscibili sono liquidate in modo onnicomprensivo nelle spese di lite.

Sulla penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la modifica introdotta dalla lett. a) del comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208/2015. La novella ha sancito che, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, e non può considerarsi manifestamente iniqua se stabilita nella misura degli interessi legali.

Il Tribunale ha quindi rivisto il precedente orientamento che riteneva iniqua l’astreinte in relazione alle condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi della finanza pubblica. La precisazione legislativa, rapportando la penalità al saggio legale, attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico. L’astreinte ha funzione sanzionatoria e non risarcitoria: non ripara il pregiudizio da inesecuzione, ma sanziona la disobbedienza e stimola l’adempimento. Essa è calcolata sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi legali dovuti ad altro titolo.

Sulla decorrenza finale, la penalità è corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, essendo onere della parte attivarsi per l’insediamento del commissario una volta scaduto il termine. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati, con declaratoria dell’obbligo di esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione, nomina del commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza, determinazione del compenso in € 1.000,00 e condanna alle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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