Termine di tre mesi per il riconoscimento dei titoli esteri (TAR Lazio n. 8137 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, seguita dalla scadenza del relativo termine senza che l’Amministrazione abbia provveduto, integra gli estremi dell’obbligo di provvedere, la cui violazione configura silenzio inadempimento. Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali è fissato in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, potendo estendersi fino a quattro mesi laddove l’autorità richieda integrazioni. Tale termine si somma a quello di trenta giorni previsto per l’accertamento della completezza della documentazione, senza che l’inerzia dell’Amministrazione possa giustificare il mancato esercizio del potere-dovere di concludere il procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda in data 25 giugno 2025 volta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. L’Amministrazione non concludeva il procedimento, nonostante il decorso del termine di legge, impedendo alla ricorrente l’accesso alle graduatorie. Avverso tale inerzia, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che l’obbligo di provvedere sorge dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del relativo termine, senza necessità di ulteriori presupposti. Nel caso di specie, entrambi gli elementi risultano integrati: la domanda di riconoscimento era stata presentata il 25 giugno 2025 e l’Amministrazione non si era pronunciata.
Il Collegio ha richiamato il regime normativo di cui alla legge n. 241/1990 e, in particolare, al d.lgs. n. 206/2007, che all’art. 16, comma 6, fissa in tre mesi il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali. Il comma 2 del medesimo articolo prevede un termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione, con possibilità per l’Autorità di richiedere integrazioni. Il termine complessivo per l’adozione del provvedimento finale può pertanto arrivare fino a quattro mesi.
Dagli atti risultava che il Ministero era rimasto inerte, senza aver richiesto alcuna integrazione, perfezionandosi così l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento. Il Tribunale ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.
Nell’adempimento, l’Amministrazione e il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (citate le sentenze Preindl, Vlassopoulou, Morgenbesser e Brouillard), nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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