Accesso documentale del finanziere: niente atti su mobilità e organici del Corpo (TAR Puglia n. 113 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale difensivo, il militare che abbia impugnato il diniego di assegnazione temporanea non ha interesse all’ostensione dei provvedimenti di trasferimento di altri militari, poiché la conoscenza del saldo di scopertura delle sedi ambite e di quella di appartenenza soddisfa già l’esigenza di tutela giurisdizionale. La richiesta di dati sui movimenti altrui si traduce in uno strumento di controllo generale e indiscriminato sull’operato dell’amministrazione, privo dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241/1990. Quanto alle tabelle organiche e alla dislocazione delle risorse, opera l’esclusione prevista dall’art. 4, lettera h), del d.m. n. 603/1996, posta a tutela della riservatezza delle misure organizzative e strutturali del Corpo. Il giudice amministrativo dichiara perciò in parte inammissibile e in parte respinge il ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, finanziere in servizio presso una Tenenza pugliese, aveva impugnato il provvedimento con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva rigettato la sua istanza di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare presso sedi del Lazio, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001. Nelle more di quel giudizio, definito con l’accoglimento del ricorso, ha presentato istanza di accesso documentale ex art. 25 della legge n. 241/1990 per ottenere tabelle di previsione organica e forza effettiva di alcune sedi, i provvedimenti di trasferimento in entrata e in uscita dalla propria sede e verso le sedi ambite, i provvedimenti di assegnazione di personale e i pareri gerarchici sulla richiesta di assegnazione.

L’amministrazione ha riscontrato l’istanza con nota del 30.6.2023, accogliendola solo in parte: ha fornito i pareri della gerarchia locale e il dato di forza aggiornato al 18.4.2023 delle sedi interessate, espresso in valore assoluto, negando il resto. Il diniego si fondava sulla non conferenza dei dati relativi a sedi diverse da quella di appartenenza, sull’esclusione delle piante organiche e sull’assenza di un interesse qualificato alla conoscenza dei trasferimenti altrui. Da qui il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica anzitutto l’istanza come accesso documentale difensivo: il ricorrente, pur richiamando in ricorso l’accesso civico, aveva formulato la domanda solo ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, e su tali presupposti va condotto lo scrutinio.

Quanto ai dati delle sedi pugliesi diverse da quella di appartenenza, il TAR rileva che il ricorrente non ha allegato alcun interesse personale, né questo è desumibile dagli atti: quei dati sono ininfluenti rispetto alla valutazione dell’istanza di assegnazione. Per questa parte il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

Analoga conclusione per la richiesta di conoscere i trasferimenti di altri militari. L’interesse conoscitivo e difensivo è già soddisfatto dalla conoscenza del saldo di scopertura delle sedi ambite e di quella di appartenenza, unico elemento su cui l’amministrazione ha fondato le proprie valutazioni. Il ricorrente non ha chiarito in che modo la conoscenza dei movimenti altrui possa giovare alla propria tutela, posto che quei trasferimenti sono stati disposti in tempi e su presupposti propri di ciascuna istanza, senza alcuna omogeneità dimostrata. La domanda si risolve in un controllo generale e indiscriminato sull’operato dell’amministrazione.

Infine, il diniego di visione delle piante organiche è giustificato dall’esclusione di cui all’art. 4, lettera h), del d.m. n. 603/1996, che sottrae all’accesso i documenti sull’organizzazione, le strutture e la dislocazione territoriale dei presidi del Corpo, a tutela dell’interesse pubblico alla riservatezza. Il ricorrente non ha controdedotto su questo punto. L’ostensione renderebbe noti dati sulle misure organizzative e di distribuzione delle risorse, pregiudicando la riservatezza delle informazioni sulla dislocazione dei presidi destinati a compiti di sicurezza e repressione.

Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte respinto. Le spese sono compensate, in deroga alla soccombenza, in considerazione degli esiti complessivi della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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