Condono edilizio onere probatorio realizzazione abuso ordine demolizione (TAR Campania n. 5130 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che richiede il condono edilizio ha l’onere di dimostrare, con prove rigorose e documentazione certa e univoca, che l’opera sia stata realizzata entro il termine previsto dalla legge di sanatoria, non essendo sufficienti dichiarazioni sostitutive o semplici attestazioni di terzi. L’ordine di demolizione, conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere, è un atto dovuto e, come tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata. L’irritualità della notifica del diniego di sanatoria e dell’ordinanza di demolizione ai precedenti proprietari non inficia la legittimità degli atti, ma determina esclusivamente lo spostamento del dies a quo del termine di impugnazione; l’adozione di un nuovo ordine di ripristino nei confronti dell’attuale proprietario priva di interesse l’impugnativa del precedente provvedimento demolitorio.
Il Fatto
La controversia riguarda l’impugnazione dell’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto al ricorrente, divenuto proprietario dell’immobile a seguito di decreto di trasferimento emesso dal G.E., la demolizione di opere abusive realizzate senza titolo. Il ricorrente, che aveva acquistato il bene nell’ambito di una procedura esecutiva, contestava il provvedimento deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la carenza istruttoria e l’irritualità delle notifiche degli atti presupposti (diniego di sanatoria e precedente ordinanza di demolizione) effettuate nei confronti della precedente proprietaria. Con motivi aggiunti, lamentava altresì la mancata prova dell’epoca di realizzazione dell’abuso e l’insufficienza dell’istruttoria a sostegno del diniego di condono.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’ordinanza di demolizione originaria era inefficace, essendo stata emessa nei confronti di un soggetto che non era più proprietario dell’immobile, e che il nuovo provvedimento era stato adottato per sanare tale vizio. Ne consegue la carenza di interesse all’impugnazione del primo ordine demolitorio. Quanto al diniego di sanatoria, il Collegio ha escluso che l’irritualità della notifica alla precedente proprietaria possa inficiarne la legittimità, potendo al più incidere sulla decorrenza del termine di impugnazione.
Nel merito, il Tar ha respinto le censure relative al diniego di condono, affermando che l’onere di provare la realizzazione dell’opera entro il termine di legge grava sul richiedente. Tale prova deve essere rigorosa e basata su documentazione certa e univoca. Nel caso di specie, dagli atti istruttori emergeva che, alla data del 2003, l’area risultava ancora scoperta, e che l’abuso era stato contestato per la prima volta con ordinanza del 2004: ne deriva che le opere erano state realizzate dopo il termine utile per il condono.
Quanto all’ordine di demolizione, il Tribunale ha ricordato il consolidato principio secondo cui tale provvedimento, avendo natura vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso di specie, la partecipazione del ricorrente sarebbe stata comunque ininfluente, poiché l’esistenza e la consistenza dell’abuso erano a lui note al momento dell’acquisto, tanto da aver fruito di una decurtazione del prezzo. Infine, il Collegio ha ritenuto infondata la censura sulla genericità dell’indicazione delle opere da demolire, essendo il provvedimento sufficientemente specifico.
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Nota della Redazione
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