Inammissibile il ricorso per contraddittorietà del petitum nel corso-concorso di stabilizzazione (TAR Puglia n. 226 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per contraddittorietà del petitum, il ricorso con cui il candidato non vincitore di un corso-concorso impugni cumulativamente tutti gli atti della procedura, ivi compresi quelli a lui favorevoli, domandando sia la caducazione dell’intera selezione sia la propria immissione negli elenchi dei soggetti assunti a tempo indeterminato. La proposizione di domande tra loro logicamente incompatibili rende la tutela demolitoria non azionabile nei termini richiesti. Nel merito, il voto numerico attribuito dalla commissione alle prove concorsuali esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo in sé la motivazione, purché siano stati predeterminati i criteri di massima di valutazione. La differenziazione dei tempi di svolgimento dei colloqui orali non integra disparità di trattamento quando trova ragionevole giustificazione nella diversa consistenza dei contenuti esposti dai candidati.
Il Fatto
Un dipendente a tempo determinato dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali della Puglia, in servizio dal 2011, partecipava al corso-concorso riservato ai lavoratori precari dell’ente, indetto ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per la copertura di centodieci unità di personale. Dopo aver sostenuto la prova orale, il candidato risultava “non vincitore” nella graduatoria finale approvata con deliberazione del direttore generale, alla quale aveva fatto seguito la comunicazione dell’esito negativo.
Il ricorrente impugnava gli atti della procedura, deducendo la genericità dei criteri valutativi, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’insufficienza del tempo dedicato al colloquio e la disparità di trattamento rispetto agli altri candidati. L’amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia concerne il corretto esercizio del potere amministrativo nella selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato, con conseguente sussistenza di un interesse legittimo in capo al ricorrente, e non già l’accertamento di un diritto soggettivo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Ha invece accolto l’eccezione di inammissibilità per contraddittorietà del petitum: il ricorrente aveva gravato con azione demolitoria anche i provvedimenti prodromici allo svolgimento delle prove orali, senza limitare la domanda all’annullamento parziale della procedura nel proprio esclusivo interesse, e aveva contestualmente chiesto sia la caducazione dell’intera selezione sia la propria immissione negli elenchi dei vincitori, in modo logicamente incompatibile.
Ad abundantiam, il Collegio ha ritenuto infondate le censure di merito. In ordine alla presunta genericità dei criteri, ha precisato che la commissione esaminatrice gode di ampia discrezionalità nella loro determinazione, sindacabile solo in presenza di scelte illogiche o irragionevoli; nella specie, il bando e il verbale avevano puntualmente disciplinato le modalità di svolgimento della prova. Quanto al difetto di motivazione, ha richiamato il principio per cui il voto numerico, ove prefissati i criteri di massima, contiene in sé la motivazione del giudizio.
Infine, con riferimento alla durata dei colloqui, ha escluso profili di illegittimità, trattandosi di scelta rientrante nella discrezionalità tecnica, ragionevolmente modulata in base alla consistenza delle risposte offerte dai candidati. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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