Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 469 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario avente ad oggetto l’assegnazione delle somme previste dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 dalla notifica del titolo, e non essendo opposta alcuna ragione contraria alla spettanza del diritto, va dichiarato l’obbligo di esecuzione integrale, salvo quanto già corrisposto. L’inerzia dell’Amministrazione, che si sia costituita solo formalmente, giustifica l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, mentre non sono ravvisabili i presupposti dell’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro, con sentenza n. 275/2025 pubblicata il 16.05.2025, il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici in relazione ai quali il diritto era stato accertato.

La sentenza è stata notificata e non impugnata, sicché si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria. Ritenendo che il titolo non fosse stato eseguito, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto esaminato la procedibilità del ricorso, verificando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’istanza fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. L’accertamento è stato positivo e ha consentito di passare al merito.

Sul merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non risultando eseguito il titolo indicato in epigrafe. La decisione si fonda su un dato essenzialmente processuale e documentale: l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, facendo salve le somme eventualmente già corrisposte, e ha assegnato un termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, con funzioni attivabili su istanza del creditore e con poteri anche di variazione di bilancio. È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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