Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (TAR Abruzzo n. 588 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, tempestivamente presentata dalla parte ricorrente e accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di pronuncia sul merito. L’estinzione del giudizio per rinuncia non richiede una valutazione di fondatezza o infondatezza delle censure proposte, essendo effetto diretto della manifestazione di volontà delle parti di porre fine alla controversia. La compensazione delle spese di lite, richiesta congiuntamente dalle parti, può essere disposta dal giudice all’esito del provvedimento che dichiara l’estinzione, in applicazione del principio di soccombenza virtuale attenuato dalla volontà concorde delle parti di definire la lite senza regolamentazione delle spese a carico di alcuna di esse.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, proposta dal ricorrente, della deliberazione del Direttore Generale della Asl 1 di Avezzano Sulmona L’Aquila n. 795 del 23 aprile 2021. La parte resistente si era costituita in giudizio per contrastare le censure avversarie.
In data 7 novembre 2025, prima della discussione nel merito, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, espressamente accettato dalla Asl resistente. Le parti hanno congiuntamente richiesto la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della volontà delle parti di definire la controversia, rilevando la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per effetto della rinuncia al ricorso. L’accettazione della rinuncia da parte della resistente ha reso incontestabile la manifestazione di volontà di porre fine alla lite, senza che residuasse alcun interesse alla decisione nel merito.
Quanto alla disciplina delle spese, il Tribunale ha accolto la domanda congiunta di compensazione, coerente con la natura consensuale della definizione della controversia e con l’assenza di una soccombenza accertata. La pronuncia di estinzione non implica, infatti, alcuna valutazione sulla fondatezza delle rispettive posizioni.
La decisione si inserisce nella consolidata prassi della giustizia amministrativa, riconducibile al principio per cui la rinuncia al ricorso, quale atto dispositivo del processo, produce l’effetto estintivo senza necessità di ulteriori accertamenti, salva la regolamentazione delle spese secondo le regole ordinarie, derogabile dalla concorde richiesta delle parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.