Il parere di compatibilità regionale è autonomamente impugnabile ma non lede l’accreditamento (TAR Sicilia n. 1140 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere di compatibilità di cui all’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 è atto obbligatorio e vincolante, in quanto espressione di una valutazione sulla programmazione sanitaria rimessa alla Regione e distinta da quella urbanistica comunale. Esso è pertanto autonomamente impugnabile, non costituendo un semplice atto endoprocedimentale privo di capacità lesiva. Il parere favorevole che precisi l’esercizio dell’attività «in regime privato ed in libera concorrenza» e l’esclusione di riconoscimenti in materia di accreditamento non è tuttavia lesivo. I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio e quello di accreditamento istituzionale sono autonomi, e l’accreditamento non è conseguenza automatica dell’autorizzazione. La relativa questione va rimessa alla sede procedimentale propria, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto all’amministrazione regionale il parere di compatibilità per l’attivazione di due moduli di comunità residenziale, di dieci posti ciascuno, destinati ad adolescenti e giovani adulti con disturbi dello spettro autistico. L’Assessorato della salute ha reso parere favorevole, ma ha vincolato la struttura ad operare esclusivamente «in regime privato ed in libera concorrenza», precisando che l’eventuale autorizzazione sanitaria dell’ASP avrebbe dovuto consentire l’attività solo in regime libero professionale.
La società ha impugnato tali passaggi davanti al TAR Sicilia, lamentando che le restrizioni le avrebbero impedito di operare nella forma dell’accreditamento e della contrattualizzazione con il servizio sanitario regionale, unica modalità consentita nel settore. Ha dedotto violazione dell’art. 8-ter, commi 1 e 3, d.lgs. n. 502/1992, eccesso di potere per travisamento della sentenza CGARS e difetto di competenza dell’Assessorato. L’amministrazione si è costituita sostenendo la legittimità del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della natura dell’atto impugnato. Muovendo dalla distinzione, già affermata dal giudice di appello nella CGARS n. 582 del 2020, tra autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle strutture e accreditamento istituzionale, il TAR rileva che si tratta di procedimenti volti a obiettivi diversi e non legati da alcun automatismo.
Richiamando la Corte cost. n. 98 del 2018, il Tribunale sottolinea che il parere regionale introduce un subprocedimento nel più ampio procedimento comunale, espressione di due poteri distinti: quello urbanistico del Comune e quello di politica sanitaria della Regione. Da qui il Collegio trae il carattere obbligatorio e vincolante del parere: obbligatorio per l’uso dell’indicativo presente nella norma e per la diversità dell’ambito valutativo; vincolante perché la valutazione sulla compatibilità con la programmazione sanitaria è rimessa a un’amministrazione diversa da quella procedente.
Tale natura vincolante conferisce al parere, nella prospettazione della ricorrente negativa, una capacità lesiva autonoma. Esso è dunque impugnabile in via autonoma, secondo l’orientamento sul parere vincolante negativo richiamato dal Collegio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3184 del 2013).
Passando alla concreta lesività, il TAR esclude che i passaggi contestati arrechino un pregiudizio. Poiché autorizzazione e accreditamento sono procedimenti autonomi e l’accreditamento trova disciplina nell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992, le precisazioni dell’Assessorato non limitano la possibilità di chiedere e ottenere in futuro l’accreditamento. La questione sull’operatività dei privati nel settore autistico resta così assorbita, dovendo essere rimessa alla sede procedimentale dedicata. Diversamente opinando, il giudice anticiperebbe una valutazione su poteri non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
Quanto al dedotto difetto di competenza, l’indicazione rivolta all’ASP è priva di vincolatività e rinvia a un successivo provvedimento di competenza dell’azienda sanitaria. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità della materia e dell’opportunità prudenziale dell’impugnazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.