Compensazione prezzi materiali: serve prova dei maggiori oneri effettivi (Cons. Stato n. 6215 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione straordinaria prevista dall’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021, non configura un contributo a fondo perduto né un ristoro automatico e forfettario. Pur derogando alla disciplina ordinaria della revisione prezzi, essa mantiene la propria natura indennitaria e postula l’accertamento in concreto dei maggiori oneri effettivamente sostenuti dall’appaltatore per i rincari dei materiali. La stazione appaltante può quindi acquisire la documentazione giustificativa dei maggiori costi e determinare la compensazione sulla base delle quantità contabilizzate, applicando alle stesse la differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo medio dei materiali attualizzato alla data dell’offerta. Il metodo così individuato rientra nell’ambito delle soluzioni tecniche plausibili e non integra violazione di legge. L’art. 1-septies non introduce un meccanismo avulso dalla dimostrazione della maggiore onerosità dell’appalto.
Il Fatto
Una società appaltatrice, mandataria di un raggruppamento temporaneo, ha eseguito lavori di riqualifica di barriere autostradali in forza di un contratto stipulato nel 2019, su offerta presentata nel 2018. A fronte dell’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi nel 2021, la società ha presentato istanza di compensazione per le lavorazioni eseguite nel primo semestre dell’anno, quantificando il credito in una somma superiore a 450.000 euro.
La stazione appaltante ha riconosciuto un importo nettamente inferiore, circa 172.000 euro. Insorta la differenza, la società ha adito il TAR Abruzzo, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 241/2025. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello, affidato alla tesi secondo cui la compensazione opererebbe in modo oggettivo e automatico, senza alcun onere probatorio a carico dell’impresa.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado. Il nodo interpretativo concerne la natura dell’istituto: secondo l’appellante, l’art. 1-septies riconoscerebbe un indennizzo una tantum fondato su una presunzione legale assoluta di pregiudizio, parametrato al solo differenziale tra i prezzi rilevati dal decreto ministeriale con riferimento alla data dell’offerta e quelli del 2021.
La Corte ritiene che la tesi descriva non un meccanismo di compensazione, ma una sorta di contributo a fondo perduto. Una simile lettura contrasta con la ratio dell’istituto, che partecipa della finalità di attualizzare, nell’interesse dell’appaltatore, il prezzo dei materiali quando esso superi, nel tempo necessario all’esecuzione del contratto, un certo limite di tollerabilità.
L’eccezionalità del meccanismo non consente di prescindere da ogni accertamento dei maggiori oneri sostenuti per l’esecuzione del contratto. La finalità è ristorare l’operatore delle perdite economiche effettivamente subite in ragione di fenomeni inflattivi eccezionali, non attribuire un beneficio economico svincolato da qualsiasi pregiudizio realmente sofferto. Il calcolo delle compensazioni deve essere operato in concreto e non in astratto.
Il primo giudice ha quindi correttamente ritenuto che il direttore dei lavori abbia individuato la base di calcolo nella quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2021, moltiplicando ciascuna quantità per la differenza tra il prezzo netto contrattuale e il prezzo medio dei materiali attualizzato alla data dell’offerta. Tale metodo è coerente con la norma di fonte primaria e con le modalità operative, non vincolanti, della circolare MIMS n. 43362 del 25 novembre 2021, per cui i prezzi del decreto ministeriale assumono valore meramente parametrico e non interferiscono con i prezzi contrattuali.
La Corte esclude, infine, che il proprio precedente Sez. V n. 55 del 5 gennaio 2026 sostenga la tesi dell’appellante, riguardando esso altra questione. Il metodo applicato dalla stazione appaltante rientra dunque nell’ambito delle soluzioni tecniche plausibili. Le spese di lite sono compensate, in ragione delle difficoltà di accertamento della vicenda fattuale.
Nota della Redazione
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