Offerte in gara e vizi della firma (Cons. Stato n. 113 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano, e giustificano l’esclusione, solo quando rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della proposta. Quando invece l’offerta risulti, in base alle circostanze concrete, con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato operatore economico, l’esclusione è illegittima. L’assunzione di responsabilità deriva più che dalla firma in sé dalla presentazione dell’offerta in gara, con i connessi obblighi di vincolo, irrevocabilità e divieto di altre offerte. In un sistema di acquisizione non interamente informatizzato, l’art. 38, comma 3 bis, d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 65 d.lgs. n. 82/2005 consentono di desumere l’autenticità della firma e il potere di rappresentanza dalla copia del documento di riconoscimento allegata. Una lettura sostanzialistica delle forme è conforme al principio del risultato di cui al d.lgs. n. 36/2023, ferma restando la verifica della correttezza sostanziale dell’operato della stazione appaltante.

Il Fatto

La società appellante aveva partecipato alla procedura indetta dal Ministero dell’Interno per la cessione in permuta di un velivolo, mediante offerte al rialzo sul prezzo a base d’asta. L’aggiudicazione era stata disposta in favore della controinteressata con decreto direttoriale.

La ricorrente contestava l’ammissibilità dell’offerta della concorrente: il documento recava la firma autografa del rappresentante di quest’ultima, mentre la firma digitale era stata apposta dal legale rappresentante di una società terza, delegata, priva di procura speciale notarile. Il TAR Lazio, con sentenza n. 10580/2025, respingeva il ricorso, ritenendo valida l’offerta per la riconoscibilità sostanziale della sua paternità. Da qui l’appello, incentrato sulla pretesa tassatività della sottoscrizione digitale e sulla non equipollenza delle forme alternative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la lex specialis: l’offerta doveva essere predisposta in formato .pdf, firmata digitalmente in formato .p7m e non trasmessa immediatamente; entro il termine andava inviata una p.e.c. con il report del file, l’indicazione del firmatario e dell’impronta hash. La ratio della previsione era garantire alla stazione appaltante una data certa della firma, a tutela della segretezza e dell’immodificabilità della proposta. Nel caso concreto la firma digitale era stata apposta dalla delegata di altra società, mentre il rappresentante dell’offerente aveva sottoscritto a mano allegando il documento di identità.

La questione giuridica è dunque se una tale offerta sia rituale. Il Consiglio richiama l’orientamento prevalente secondo cui i vizi della sottoscrizione rilevano solo se producono incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta (Cons. Stato n. 3973 del 2020; Cons. Stato n. 1963 del 2020). Lo stesso principio è stato espresso dall’ANAC con la delibera n. 265 del 17 marzo 2020. L’esclusione, in assenza di tale incertezza, si rivela un rimedio sproporzionato.

Su questa linea il Collegio condivide la lettura sostanzialistica del primo giudice, che valorizza i principi di equipollenza delle forme di sottoscrizione. Richiamati l’art. 38, commi 2 e 3, d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 65 CAD, la Corte osserva che l’autenticità della firma e il conferimento del potere di rappresentanza, anche per la formazione dell’atto, possono ricavarsi dalla copia del documento di riconoscimento (Cons. Stato n. 4877 del 2025). La circostanza che la trasmissione sia avvenuta dall’indirizzo p.e.c. della delegata non muta la conclusione, essendo la delega espressamente conferita.

Il percorso ermeneutico non può però prescindere dal controllo di correttezza sostanziale dell’agire amministrativo. Un formalismo cavilloso (Cons. Stato n. 11322 del 2023) nuocerebbe alla concorrenzialità e all’interesse della stazione appaltante di affidare la commessa all’operatore più idoneo (Cons. Stato n. 9812 del 2023; Cons. Stato n. 1620 del 2025). Poiché il bando non imponeva a pena di esclusione una determinata forma, e l’allegazione del documento d’identità ha garantito autenticità e paternità dell’offerta, l’appello è respinto e la sentenza confermata, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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