Payback dispositivi medici, infondato il ricorso, giurisdizione al giudice ordinario (TAR Lazio n. 1809 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, come disciplinato per gli anni 2015-2018, non viola i parametri costituzionali invocati, poiché l’obbligo di concorrere al ripiano era conoscibile dalle imprese fornitrici fin dal 2015 e il tetto di spesa nazionale era già quantificato nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario. La nozione normativa di dispositivo medico è determinata e non indeterminata. Gli atti regionali e provinciali di individuazione delle aziende tenute al ripiano costituiscono espressione di attività vincolata, priva di margine discrezionale, anche solo tecnico. Le relative controversie appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società operativa nel settore dei dispositivi medici ha dapprima proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto davanti al giudice amministrativo, per l’annullamento degli atti statali che, dopo anni di inerzia, hanno dato applicazione al meccanismo di ripiano previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, per gli anni dal 2015 al 2018. Sono stati impugnati in particolare il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida del 6 ottobre 2022, l’accordo in Conferenza permanente del 7 novembre 2019 e la relativa intesa.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato il decreto direttoriale con cui la Regione Veneto ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e i relativi importi. Sono stati dedotti vizi di illegittimità derivata e questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter, comma 9-bis, per violazione degli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost., oltre agli artt. 16 e 52 CDFUE.
La Motivazione della Corte
Il Collegio decide in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., richiamando le proprie precedenti pronunce sulla materia e le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e 140 del 2024. Rileva che nelle more è intervenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che subordina il pagamento in misura ridotta al 25 per cento e la conseguente cessazione della materia del contendere alla comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del versamento.
Nel caso concreto la Regione resistente non ha depositato tale documentazione e la difesa della ricorrente non ha dichiarato l’esecuzione dei pagamenti. Il ricorso va quindi deciso nel merito. La sentenza n. 139/2024 ha esteso a tutte le aziende fornitrici la riduzione al 48 per cento della quota, caducando le procedure e i termini dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023. La sentenza n. 140/2024 ha escluso la violazione dell’art. 41 Cost., qualificando il meccanismo come misura ragionevole e proporzionata.
Quanto alla dedotta indeterminatezza della categoria, il Collegio osserva che la nozione di dispositivo medico è definita dal regolamento UE, cui rinvia l’art. 2 del d.lgs. n. 137/2022: l’ampiezza e l’eterogeneità non equivalgono a indeterminatezza. Il tetto di spesa regionale del 4,4 per cento era già noto alle imprese, che avrebbero dovuto orientare le proprie strategie commerciali con ordinaria diligenza. Il ricorso introduttivo è pertanto respinto.
I motivi aggiunti sono invece inammissibili per difetto di giurisdizione. L’attività regionale di individuazione delle aziende e degli importi è meramente tecnico-contabile e riepilogativa, interamente vincolata, priva di discrezionalità anche tecnica. Trova applicazione il principio delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, secondo cui spetta al giudice ordinario la controversia su un diritto soggettivo inciso da attività vincolata. Le parti sono rimesse davanti al giudice ordinario ex art. 11, comma 2, c.p.a., con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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