Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e legittimazione del difensore distrattario (TAR Toscana n. 1145 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il difensore munito di procura al quale le spese processuali siano state distratte ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato per la relativa voce, instaurandosi fra lui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. L’ordine di dare esecuzione al giudicato impartito all’Amministrazione non si estende pertanto alla parte della sentenza relativa alle spese legali. Il ritardo dell’Amministrazione nel pagamento di quanto dovuto giustifica la condanna alla penalità di mora commisurata agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Per il caso di ulteriore inadempienza va nominato commissario ad acta il soggetto individuato secondo il criterio della competenza amministrativa.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 625 del 17.06.2024, passata in giudicato, è stato accertato il diritto del ricorrente — docente — al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e rimasta la sentenza ineseguita, il creditore ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione della sentenza. Il ricorso per ottemperanza è dunque fondato e va accolto, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante messa a disposizione della carta del docente e del relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione.

Il Tribunale precisa un limite oggettivo dell’ordine: esso non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali. In virtù del provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., si instaura fra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Tale rapporto, nei limiti della somma liquidata, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore.

Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015.

Per l’eventuale ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza — come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015 — e fino al saldo. Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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