Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 158 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., nonché la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva annullato, in autotutela, il contributo in precedenza concesso, unitamente ai verbali del procedimento di sovvenzione e alla deliberazione della Giunta comunale richiamata nell’atto impugnato. Il ricorso era notificato anche ad alcune ditte controinteressate, rimaste non costituite in giudizio.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente depositava una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla definizione della controversia, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la dichiarazione della società ricorrente, ha dato atto della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione del ricorso. La richiesta di improcedibilità è stata valutata sulla base della sua compatibilità con l’assetto del processo amministrativo, ove l’interesse alla pronuncia costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del giudizio.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è stata pertanto adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in conformità con la previsione dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. in tema di definizione del giudizio in forma semplificata.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, in considerazione della natura della definizione del giudizio e dell’assenza di una soccombenza nel merito. Tale statuizione ha carattere satisfattivo dell’interesse strumentale della ricorrente, senza addossare a nessuna delle parti gli oneri del processo.
La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva, con ordine all’autorità amministrativa di darvi esecuzione.
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Nota della Redazione
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