Accesso agli atti e opposizione del controinteressato: decide l’amministrazione (TAR Sicilia n. 1145 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego di accesso agli atti che si fondi sul mero richiamo all’opposizione del controinteressato, senza indicare le ragioni di tale opposizione né le ragioni per cui esse sarebbero fondate e prevalenti sull’istanza conoscitiva. La normativa in materia di accesso non rende i controinteressati arbitri delle richieste che li riguardano: rimette all’amministrazione il potere-dovere di valutare la fondatezza della richiesta e di ponderare i contrapposti interessi, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, anche in contrasto con l’opposizione manifestata. Ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 l’accesso è garantito a chi lo richieda per curare o difendere i propri interessi giuridici; quando il documento è collegato a una posizione giuridicamente tutelata del richiedente ed è necessario a fini di difesa in giudizio, l’accesso non può essere negato.

Il Fatto

I ricorrenti, in nome e per conto dei figli proprietari di un immobile sito nel Comune di Roccalumera, riferivano che la controinteressata avrebbe ivi trasferito, a loro insaputa, la propria residenza. Il 30 agosto 2024 presentavano all’amministrazione comunale istanza per il rilascio della documentazione propedeutica al rilascio del certificato di residenza in favore della stessa controinteressata, senza ottenere riscontro; assumevano quindi la formazione del silenzio-rigetto e lo impugnavano, rappresentando l’interesse alla documentazione richiesta.

Con motivi aggiunti del 20 novembre 2024 impugnavano il sopravvenuto provvedimento espresso di diniego, fondato sull’asserita opposizione della controinteressata al rilascio della documentazione. Lamentavano che la motivazione richiamasse l’opposizione dei legali senza esporne i motivi né allegare il relativo documento, e che il Comune avesse omesso la valutazione delle ragioni ostative imposta dall’art. 24 della legge n. 241/1990. Formulavano altresì domanda risarcitoria. Il Comune non si costituiva; in fase cautelare la sospensiva era rigettata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo, perché il silenzio-rigetto originariamente impugnato è venuto meno ed è stato superato dall’adozione del provvedimento espresso di diniego. L’esame si concentra quindi sui motivi aggiunti avverso quest’ultimo atto.

Nel merito il Tar rileva l’evidente carenza motivazionale del diniego, che fa esclusivo riferimento all’opposizione della controinteressata senza indicare né le specifiche ragioni di tale opposizione, né le ragioni per cui l’amministrazione le avrebbe ritenute fondate e prevalenti sull’istanza conoscitiva. Richiamando TAR Sicilia Palermo, Sez. I, n. 1309 del 2023, il Collegio esclude che l’amministrazione possa assumere a fondamento del diniego la mancanza del consenso del controinteressato: la normativa sull’accesso non rende quest’ultimo arbitro delle richieste che lo riguardano, ma rimette all’amministrazione il potere di valutarne la fondatezza, anche in contrasto con l’opposizione manifestata.

È onere dell’amministrazione, in caso di opposizione, valutare i contrapposti interessi e individuare quello prevalente ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990. Nel provvedimento impugnato non vi è traccia di tale ponderazione, ma il mero riferimento all’opposizione: da qui il difetto di motivazione.

Il Tar ritiene inoltre che la motivazione dell’istanza di accesso — formulata mediante il riferimento alla proprietà dell’immobile in cui la controinteressata avrebbe posto la residenza e all’interesse all’avvio di un procedimento legale — sia sufficiente a radicare l’interesse al rilascio. Richiamando TAR Toscana, Sez. II, n. 596 del 2019, il Collegio ricorda che l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 garantisce l’accesso a chi lo richieda per curare o difendere i propri interessi giuridici, a prescindere dall’opposizione del controinteressato; quando il documento è collegato a una posizione tutelata ed è necessario a fini di difesa in giudizio, l’accesso non può essere negato. L’onere di collegamento e di necessità è soddisfatto, sia pure in termini stringati.

Accertata la fondatezza del ricorso, il Collegio delimita l’oggetto dell’obbligo di ostensione, in ragione della genericità dell’istanza, che si riferiva all’intera documentazione propedeutica al certificato di residenza. L’obbligo resta limitato al modulo di presentazione della richiesta di rilascio del certificato, unico atto precisamente individuato. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con condanna del Comune alle spese, liquidate in dispositivo, e ordine di esibizione entro trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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