Zonizzazione venatoria: ripartizione non omogenea e obbligo di motivazione (TAR Liguria n. 1145 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di omogeneità prescritto dall’art. 6, comma 1, del regolamento regionale n. 5/2016 impone che l’articolazione del territorio venabile garantisca, per quanto possibile, l’assegnazione di zone con caratteristiche analoghe, soprattutto sotto il profilo dell’estensione spaziale: a fronte di squadre composte da un numero di cacciatori sostanzialmente non dissimile, le rispettive aree non devono avere superfici macroscopicamente differenti. La clausola di giudizio insindacabile dell’A.T.C., prevista dall’art. 6, comma 4, del medesimo regolamento, non sottrae l’assegnazione al sindacato del giudice amministrativo né all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990. L’onere motivazionale è tanto più stringente quando il provvedimento incida su una precedente zonizzazione, riducendo la consistenza di una zona in favore di un’altra. La ridefinizione cartografica delle zone deve quindi dare atto delle rilevanti variazioni nella disponibilità di territorio venabile richieste dall’art. 6, comma 3, del regolamento.
Il Fatto
Il ricorrente, caposquadra e rappresentante legale di una squadra per la caccia al cinghiale del comprensorio della Spezia, impugna il provvedimento con cui l’Ambito Territoriale di Caccia locale, comunicato ai capi squadra il 25 settembre 2023, ha ridotto di circa 300 ettari la zona assegnata alla propria squadra, in favore di una squadra operante nella zona confinante.
Il ricorrente deduce la violazione delle regole del procedimento amministrativo, la disparità di trattamento, la rottura del principio di omogeneità della zonizzazione e un presunto conflitto di interessi. L’A.T.C., costituitosi con memoria di mero stile, eccepisce in udienza l’inammissibilità del ricorso per omessa intimazione della Regione Liguria e per mancata impugnazione della nota di comunicazione alla Regione e della delibera di Giunta di presa d’atto della zonizzazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge l’eccezione preliminare chiarendo il riparto di competenze. Le competenze regionali si esauriscono nell’approvazione dei contingenti massimi di capi prelevabili; la zonizzazione del territorio venatorio e la formazione delle squadre sono rimesse all’A.T.C., rispetto alle cui determinazioni la Regione si limita a prendere atto. La Regione non è dunque litisconsorte necessario.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto sotto l’assorbente profilo dei primi due motivi, concernenti la violazione del principio di omogeneità di cui all’art. 6, comma 1, del regolamento n. 5/2016, in assenza di specifica motivazione.
Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza, segnatamente T.A.R. Liguria 13.4.2022, n. 281, secondo cui l’omogeneità implica l’assegnazione di zone con superfici non macroscopicamente differenti tra squadre di consistenza numerica simile. Il provvedimento impugnato ha invece triplicato gli ettari di alcune squadre rispetto a quelli della ricorrente, senza alcuna giustificazione istruttoria.
Il collegio affronta poi la clausola di insindacabilità contenuta nell’art. 6, comma 4, del regolamento. Essa non vale a sottrarre l’atto al sindacato giurisdizionale né all’obbligo di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche. L’esigenza è accentuata quando il provvedimento incida su una precedente zonizzazione, riducendo una zona in favore di un’altra.
Nel caso concreto i provvedimenti impugnati, senza dare atto di rilevanti variazioni nella disponibilità di territorio venabile ai sensi dell’art. 6, comma 3, del regolamento, si sono limitati a ridefinire la cartografia delle zone, senza addurre specifiche ragioni di fatto o di diritto. Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti annullati, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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