Requisiti regionali per l’agrivoltaico illegittimi se non previsti dallo Stato (TAR Lombardia n. 1825 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia rientra nella potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, cost., sicché spetta allo Stato fissare i principi fondamentali. Le procedure di autorizzazione all’installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, compresi gli agrivoltaici, non possono essere subordinate dalla Regione a requisiti soggettivi o oggettivi non previsti dalla normativa statale. È illegittima la delibera regionale che limiti l’accesso ai titoli abilitativi a determinate forme giuridiche o modelli di aggregazione d’impresa, poiché comprime l’accesso al mercato e la massima diffusione degli impianti. Parimenti illegittimo è il requisito oggettivo che riproduca le percentuali delle Linee Guida ministeriali riferendole a un parametro diverso, integrando una condizione nuova e non coerente con la disciplina nazionale.

Il Fatto

Due società attive nello sviluppo e nella gestione di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili impugnano la delibera della Giunta regionale della Lombardia n. XII/2783 del 15 luglio 2024 e il relativo Allegato A, recante indirizzi sull’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole.

Le ricorrenti operano tramite società di scopo e, per gli impianti agrivoltaici, non svolgono direttamente attività agricola, affidata a esternalizzazioni senza legami societari con le imprese coinvolte. Esse ritengono che i requisiti soggettivi e oggettivi della delibera precludano in modo diretto e immediato il perseguimento del proprio oggetto sociale. La Regione eccepisce il difetto di interesse e di legittimazione ad agire.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità. La lesione lamentata deriva direttamente dalla delibera, perché le previsioni sui requisiti sono di immediata applicazione e non richiedono atti attuativi. Esse precludono fin d’ora alle ricorrenti di acquisire la disponibilità di aree a vocazione agricola, rendendo l’attività vana a fronte dei divieti soggettivi e oggettivi. Sussistono quindi interesse e legittimazione ad agire.

Nel merito, il ricorso è accolto solo in parte. Sono inammissibili le censure relative agli impianti fotovoltaici, poiché la delibera impugnata disciplina esclusivamente gli impianti agrivoltaici, e quelle sulla pretesa contraddittorietà rispetto all’annullamento d’ufficio della precedente d.g.r. n. XII/1949/2024.

Sul piano soggettivo, il Collegio richiama la potestà legislativa concorrente in materia di energia e osserva che il d.lgs. n. 387/2003, il d.lgs. n. 28/2011 e il d.lgs. n. 199/2021 non introducono requisiti soggettivi in capo al proponente, né impongono modelli di aggregazione tra operatori. La Regione non può dunque subordinare le procedure autorizzative a vincoli ulteriori, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 221/2022, n. 216/2022). Il richiamo al D.M. n. 436/2024, relativo agli incentivi PNRR e ai sistemi agrivoltaici sperimentali, non persuade: esso prevede requisiti meno gravosi, bastando un rapporto contrattuale in ATI tra imprese FER e imprese agricole, senza creazione di nuove persone giuridiche. Il principio della massima diffusione degli impianti (Corte cost. n. 121/2022) conferma l’illegittimità del requisito.

Sul piano oggettivo, le censure sono parzialmente fondate. Le Linee Guida MASE del giugno 2022 integrano la normativa primaria in un settore tecnico e vanno applicate uniformemente sul territorio nazionale. Il D.M. n. 436 non le ha superate, avendo un diverso ambito di disciplina. La delibera riferisce le percentuali del 40% e del 70% alla SAU, parametro diverso da quello delle Linee Guida, che commisurano il LAOR al rapporto tra superfici e il 70% alla superficie totale del sistema. Il requisito oggettivo è quindi nuovo e non coerente con la disciplina nazionale. La censura è invece inammissibile nella parte in cui assume, in modo apodittico, l’obbligo di acquisire terreni ulteriori.

Il ricorso è accolto nei limiti esposti, con annullamento parziale della delibera e compensazione delle spese per la complessità e novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *