Demolizione di pennelli marini illegittima per difetto di istruttoria sull’ubicazione (TAR Lazio n. 1147 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo di rimessione in pristino deve avere un oggetto determinato e deve fondarsi su una compiuta istruttoria circa l’esatta ubicazione delle opere da demolire. È pertanto illegittimo, per difetto di istruttoria ed erroneo presupposto di fatto, l’ordine comunale che ingiunga la rimozione di pennelli antierosivi trattando unitariamente beni demaniali e particelle private, senza la delimitazione dei confini imposta dall’art. 32 cod. nav. quale attività presupposta ad ogni provvedimento di ripristino. L’annullamento dell’atto non esclude la riedizione del potere da parte dell’amministrazione, che dovrà verificare l’eventuale necessità di interpellare le altre amministrazioni competenti, restando dubbio che l’intervento repressivo rientri integralmente nelle competenze delegate comunali.

Il Fatto

La società ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comando Corpo di Polizia Locale – Demanio Marittimo del Comune di Fondi le ha ingiunto l’eliminazione, con rimessione in pristino, di sei pennelli marini antistanti al camping di sua proprietà, realizzati perpendicolarmente alla costa lungo il litorale. Le opere erano state eseguite, secondo la ricorrente, per fronteggiare un rilevante fenomeno erosivo e l’inerzia delle amministrazioni competenti, dopo che i precedenti interventi autorizzati di consolidamento non avevano contenuto l’erosione.

Un primo provvedimento del 10 gennaio 2014, adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, era stato annullato in autotutela dal Comune il 30 aprile 2014. Il 17 luglio 2014 l’amministrazione ha reiterato l’ordine sulla base di un verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 3 luglio 2014. La società ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza del Comune in materia di scogliere antierosione e irragionevolezza del termine brevissimo assegnato per la rimozione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso ravvisando il vizio assorbente di istruttoria, lamentato con il primo motivo. Dagli atti emerge che il Comune ha omesso di accertare l’esatta ubicazione dei pennelli rispetto al tratto di costa interessato: il provvedimento ingiunge la rimozione di tutte le opere site sulle particelle catastali menzionate, senza considerare che tra queste ve n’è una di proprietà privata, la particella 50, come risulta dalla visura catastale e dallo stesso verbale di sopralluogo.

Il Tribunale ribadisce che il provvedimento amministrativo deve avere un oggetto determinato. Nel caso concreto il posizionamento esatto dei pennelli non è chiaro, essendo gli stessi collocati su particelle di proprietà frammista, demaniale e privata. L’atto tratta quindi unitariamente beni demaniali e particelle private senza alcuna delimitazione di confini, come previsto dall’art. 32 cod. nav., attività presupposta ad ogni provvedimento eventuale di ripristino.

Ne deriva l’illegittimità dell’ordinanza per erroneo presupposto di fatto e difetto di istruttoria, con conseguente annullamento. Il Collegio precisa che resta ferma la riedizione del potere da parte dell’amministrazione comunale. In quella sede gli uffici dovranno accertare l’eventuale necessità di interpellare le altre amministrazioni competenti.

Il Tribunale osserva infatti che resta dubbio se l’intervento repressivo rientri totalmente nell’ambito delle competenze delegate comunali e non interessi anche le amministrazioni, anche centrali, indicate dalla ricorrente. La domanda è accolta nei sensi esposti, con assorbimento di ogni altra censura. La particolarità della vicenda induce a compensare integralmente le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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