Esecuzione del giudicato sulla carta del docente: poteri del giudice dell’ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 584 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza, esperibile ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone l’esistenza di un giudicato e l’inerzia dell’Amministrazione, anche solo non contestata. Una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97), il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta. Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto contenuto nella sentenza da eseguire: la domanda di interessi legali estranei al titolo va rigettata, salvo che sia proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 46/2023 dell’8 febbraio 2023 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro. Con tale pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a rendere disponibile la carta del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per determinati anni scolastici, con accredito della somma complessiva di euro 3.000,00 secondo le regole dei dipendenti a tempo indeterminato.
L’interessata deduce la mancata esecuzione della decisione, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia. Chiede quindi che si ordini all’Amministrazione di provvedere, con assegnazione della carta e accredito dell’importo, oltre interessi legali, e che si nomini sin d’ora il Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. L’obbligo di conformarsi al giudicato del giudice ordinario non risulta adempiuto.
Il giudice verifica inoltre che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era intervenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione, con conseguente decorrenza del termine.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Il termine è fissato secondo la scansione indicata in motivazione, con successiva nomina del commissario per l’ipotesi di inottemperanza.
Sulla domanda di interessi legali il Collegio adotta una soluzione di rigetto. La sentenza da eseguire nulla dispone in merito e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario. Né risulta proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati invece chiesti gli interessi dalla maturazione del credito al saldo. L’istanza è pertanto rigettata.
Decorso infruttuosamente il termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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