Obbligo di provvedere espresso anche su istanza in contrasto con legge regionale (TAR Puglia n. 1148 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento attivato su istanza di parte, anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata: in tali casi può adottare un provvedimento in forma semplificata, ma non può restare inerte. L’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 impone il clare loqui quale espressione del dovere di buona amministrazione e di correttezza. Nel giudizio avverso il silenzio il privato può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, solo in presenza di attività vincolata, anche della fondatezza della pretesa. L’inerzia resta illegittima anche quando l’istanza miri a ottenere una deroga a una legge regionale valida ed efficace: il thema decidendum riguarda l’an del provvedere, non il merito della richiesta.
Il Fatto
Alcuni pescatori subacquei professionali, titolari di autorizzazioni rilasciate dalla Capitaneria di Porto, hanno chiesto alla Regione Puglia e alla Capitaneria di essere dispensati dal fermo biologico disposto dalla legge regionale pugliese n. 6/2023 per la tutela del riccio di mare, previa disapplicazione della stessa legge e con eventuale previsione di un fermo limitato ad alcuni periodi dell’anno.
Le Amministrazioni non hanno riscontrato l’istanza. I ricorrenti hanno quindi agito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per insussistenza dell’obbligo di provvedere, difetto di legittimazione attiva e passiva; la Capitaneria ha controdedotto che la richiesta sarebbe contra legem.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. La titolarità della licenza va verificata con riferimento al momento di presentazione dell’istanza, non a quello del ricorso. Il ricorso è pertanto inammissibile solo per i soggetti le cui autorizzazioni risultavano scadute a quella data o non comprovate in atti; per gli altri la legittimazione sussiste.
Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 2 della legge n. 241/1990 e il principio di doverosità dell’azione amministrativa, integrato dalle regole di ragionevolezza e buona fede. L’obbligo di provvedere opera anche in assenza di una norma che tipizzi il potere di istanza, ogni qualvolta ragioni di giustizia ed equità impongano una decisione espressa. La giurisprudenza amministrativa citata (Cons. Stato n. 4696 del 2014, Cons. Stato n. 1040 del 2024) conferma che l’art. 2, comma 1, impone il provvedimento espresso persino in caso di manifesta inammissibilità della domanda, ammettendo solo la forma semplificata.
Quanto all’oggetto del giudizio, il Collegio ribadisce che l’interessato può chiedere l’accertamento dell’an dell’azione amministrativa; il sindacato sul quomodo è consentito solo in presenza di attività vincolata (Cons. Stato n. 223 del 2023, Cons. Stato n. 2420 del 2022). L’interesse ad agire consiste nell’ottenere una formale manifestazione di volontà, quale che ne sia il segno, e viene meno solo con l’emanazione di un provvedimento espresso.
Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2024, che ha respinto il ricorso avverso la legge regionale, non vale a escludere l’interesse: quel giudizio è sopraggiunto rispetto alle istanze dei ricorrenti, che conservano il diritto a una risposta espressa. Nella specie non si discute della fondatezza della richiesta di autorizzazione, ma dell’inerzia serbata sull’istanza.
Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte accolto: il Tribunale ordina alla Regione Puglia e alla Capitaneria di Porto di pronunciarsi espressamente entro sessanta giorni, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Spese compensate per l’accoglimento parziale.
Nota della Redazione
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