Accesso del consigliere metropolitano alle società partecipate a prescindere dalla quota (TAR Puglia n. 1152 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso del consigliere metropolitano agli atti delle società partecipate dall’ente territoriale si estende a prescindere dalla misura percentuale della partecipazione azionaria e dalle forme giuridiche di controllo esercitato. La ratio dell’estensione risiede nella funzione pubblicistica svolta da tali società, strumentali al perseguimento di fini di interesse generale riconducibili all’ente di riferimento. Il diritto di accesso ex art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 non è soggetto ai limiti di specificità e agli oneri motivazionali propri dell’accesso civico generalizzato, essendo funzionale all’esercizio delle prerogative istituzionali. Il silenzio dell’amministrazione metropolitana, parimenti destinataria dell’istanza, non esonera la società partecipata dall’obbligo di rispondere.

Il Fatto

Il ricorrente, consigliere metropolitano e presidente di una commissione consiliare in materia di trasporti, ha presentato in data 30 gennaio 2025 istanza di accesso alla società di trasporti provinciali partecipata dalla Città Metropolitana. La richiesta riguardava i verbali degli organi sociali degli ultimi due anni, il curriculum dell’amministratore delegato, la documentazione sui rimborsi ai componenti del consiglio di amministrazione e gli atti di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

All’istanza seguiva una nota della società, che la difesa qualificava come mero atto di richiesta di pareri. Il consigliere ha quindi impugnato il silenzio e la nota, invocando l’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 e l’art. 18 dello Statuto della Città Metropolitana, chiedendo la declaratoria del diritto e l’ordine di esibizione.

La Motivazione della Corte

La società resistente ha eccepito in via preliminare la carenza di interesse, rilevando che l’istanza era stata indirizzata anche alla Città Metropolitana, rimasta silente. Il Tribunale respinge l’eccezione: il diritto di accesso può essere esercitato in via alternativa o cumulativa nei confronti dei diversi soggetti obbligati e il silenzio dell’ente non esonera la partecipata dall’obbligo di rispondere.

Nel merito, la difesa della società negava il requisito della dipendenza, poiché la partecipazione metropolitana nel capitale sociale ammontava al 38,91%, con il restante compendio in mano ad altri soggetti pubblici e privati. Il Tribunale ritiene l’assunto infondato, richiamando l’orientamento espresso dal T.A.R. Veneto n. 768 del 2022 e, in conferma, dal Consiglio di Stato n. 8688 del 2022: il diritto di accesso dei consiglieri si estende agli atti delle società partecipate indipendentemente dalla misura della partecipazione e dalle forme di controllo.

La ratio dell’estensione è individuata nella funzione pubblicistica delle società, che gestiscono servizi pubblici locali e sono strumentali ai fini di interesse generale dell’ente territoriale. Lo stesso art. 18, comma 4, dello Statuto include espressamente le società partecipate tra i soggetti passivi, senza distinzioni legate all’entità della quota azionaria. Un’interpretazione restrittiva, limitata alla partecipazione totalitaria o maggioritaria, contrasterebbe con la finalità della norma, volta a garantire gli strumenti conoscitivi necessari al mandato rappresentativo e di controllo.

Quanto al carattere asseritamente massivo e indeterminato della richiesta, il Collegio richiama il Consiglio di Stato n. 5032 del 2020 e la già citata n. 8688 del 2022: il consigliere non è tenuto a motivare dettagliatamente le proprie richieste né a dimostrare l’utilità degli atti, trattandosi di diritto funzionale alle prerogative istituzionali e non alla soddisfazione di un interesse soggettivo. La documentazione richiesta appare pertinente alle funzioni di indirizzo e controllo svolte.

Sul curriculum dell’amministratore delegato, già pubblicamente accessibile sul sito della società, il Tribunale osserva che la resistente avrebbe potuto indicare il link di consultazione senza opporre un rifiuto. Il ricorso è pertanto accolto, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiare natura della fattispecie e della limitata attività processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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