Divieto comunale 5G illegittimo per carenza dei presupposti e sproporzione dellordinanza contingibile (TAR Puglia n. 1148 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 costituiscono espressione di un potere amministrativo atipico e derogatorio del principio di tipicità, il cui esercizio è subordinato alla sussistenza di presupposti tassativi e di stretta interpretazione: un pericolo per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica connotato da eccezionalità, tale da rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili. Il potere deve essere esercitato nel rispetto dei canoni di provvisorietà e temporaneità degli effetti e di proporzionalità rispetto al pericolo da ovviare, e la sussistenza in concreto di tali presupposti deve emergere dalla motivazione del provvedimento sindacale. È illegittima, pertanto, l’ordinanza che vieti sine die la sperimentazione e l’installazione del 5G sul territorio comunale sulla sola base del richiamo a studi sull’astratta pericolosità dei campi elettromagnetici e del principio di precauzione, in difetto di qualsiasi accertamento concreto di un pericolo grave e attuale e di un giudizio di proporzionalità della misura. La riserva allo Stato della determinazione dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione ai sensi della legge n. 36/2001 conferma l’estraneità del potere sindacale alla valutazione tecnica di compatibilità delle emissioni.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle telecomunicazioni, ha impugnato l’ordinanza n. 8 del 23.3.2020, con cui il Sindaco di un comune pugliese, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 50 del T.U. Enti Locali, ha vietato a chiunque la sperimentazione e l’installazione del 5G sul territorio comunale, invocando il principio precauzionale e in attesa di linee guida aggiornate degli organismi di tutela della salute. Il provvedimento subordinava inoltre l’accettazione di qualunque procedimento a una verifica preliminare con l’autorità politica responsabile della salute.
La società ha dedotto la carenza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti, il carattere meramente ipotetico del pericolo, la violazione della disciplina statale sui limiti di esposizione e il grave sviamento, chiedendo altresì il risarcimento dei danni economici derivanti dall’esecuzione del divieto. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, il Sindaco quale Ufficiale di Governo, la Prefettura e il Comune.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, disponendone l’estromissione. L’imputazione allo Stato degli effetti delle ordinanze adottate dal Sindaco quale ufficiale di Governo ha infatti natura meramente formale: il Sindaco resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, con conseguente imputabilità dell’atto al Comune. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 4193 del 2020, Sez. IV, n. 2221 del 2014 e Sez. V, n. 4529 del 2010.
Nel merito, la domanda di annullamento è stata accolta richiamando integralmente la sentenza della stessa Sezione n. 814 del 24.6.2024, resa in una vicenda speculare. Le ordinanze contingibili e urgenti sono espressione di un potere residuale e atipico, a rischio di frizione con il principio di legalità, il cui esercizio legittimo è condizionato dall’esistenza di presupposti tassativi di stretta interpretazione, dovendosi rinvenire un pericolo eccezionale tale da rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 868 del 2010 e n. 904 del 2012, nonché del canone di provvisorietà e temporaneità degli effetti e di proporzionalità rispetto al pericolo da ovviare (Cons. Stato, Sez. V, n. 5239 del 2017).
La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto tali coordinate applicabili anche alle ordinanze in materia di sistemi radianti di telefonia mobile, richiamando TAR Campania, Napoli, n. 3324 del 2020, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 3733 del 2021, TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 806 del 2023 e Sez. I, n. 1134 del 2023.
Applicando tali coordinate, il Collegio ha ritenuto il provvedimento sprovvisto di qualsivoglia carattere di temporaneità e provvisorietà, limitando esso sine die ogni sperimentazione o installazione del 5G nel territorio comunale. Non emerge, al di là delle mere affermazioni di principio, l’imprescindibile giudizio di proporzionalità della misura adottata rispetto al pericolo da ovviare, né alcun accertamento concreto dell’effettivo pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità.
Da ciò l’illegittimità dell’ordinanza, annullata con assorbimento delle restanti censure. La domanda risarcitoria è stata invece respinta per mancata dimostrazione degli elementi costitutivi del fatto illecito, con compensazione delle spese di lite in ragione del parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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