Responsabilità solidale per contaminazione e potere di diffida provinciale ex art. 244 (TAR Basilicata n. 429 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere provinciale di diffida ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 presuppone l’accertamento del superamento delle sole concentrazioni soglia di contaminazione (C.S.C.), non anche delle concentrazioni soglia di rischio (C.S.R.), la cui verifica afferisce a un distinto e successivo procedimento di competenza regionale. L’individuazione del responsabile della contaminazione avviene secondo il canone civilistico del “più probabile che non”, potendo fondarsi su presunzioni semplici, con conseguente onere di prova liberatoria in capo al soggetto attinto. La responsabilità per contaminazione è solidale quando non è possibile distinguere gli effetti delle singole condotte causali. Il difetto di partecipazione procedimentale non vizia il provvedimento ove il suo esito non avrebbe potuto essere diverso, ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’area pozzo “Nova Siri Scalo 01”, compresa nella concessione mineraria “Nova Siri Scalo” nel Comune di Rotondella. Il pozzo è stato perforato nel 1987, messo in produzione nel 1995 e chiuso definitivamente nel 2015. Nel tempo si sono succeduti, quali titolari della concessione, una società controllata riconducibile al gruppo già subentrato alla originaria concessionaria, un’altra società subentrata nel 2004 e il gruppo che aveva detenuto il sito dalle origini.
A seguito del superamento di alcuni parametri di contaminazione nelle matrici del suolo e delle acque sotterranee, la Provincia di Matera ha adottato l’ordinanza di diffida n. 40 del 07.12.2023, individuando le tre società quali responsabili in solido e intimando la messa in sicurezza e la bonifica. La Regione ha poi diffidato le medesime società agli adempimenti urgenti. Le società hanno impugnato gli atti davanti al TAR, che ha riunito i ricorsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riparto di competenze delineato dal d.lgs. n. 152/2006. La Provincia, ricevuta la comunicazione del superamento delle C.S.C., svolge le indagini per identificare il responsabile e lo diffida con ordinanza motivata. La misura presuppone l’accertamento del solo superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, non delle C.S.R.. L’imposizione di un progetto di bonifica è invece di competenza regionale e presuppone l’accertamento delle concentrazioni soglia di rischio.
Da qui la reiezione delle censure sull’asserita incompetenza provinciale e sulla contraddittorietà del dispositivo. La Provincia si è limitata a esercitare il potere di diffida ex art. 244, comma 2, senza imporre misure di bonifica. Nel caso di specie il superamento delle C.S.C. emerge dalla stessa relazione tecnica di caratterizzazione e, da ultimo, dal parere dell’agenzia regionale per la protezione ambientale, che ha acclarato il superamento anche per il parametro cromo VI.
Sul piano soggettivo, il Tribunale richiama il canone del “più probabile che non”: l’Amministrazione può fondare l’imputazione su presunzioni semplici e spetta al soggetto attinto fornire la prova liberatoria, non bastando prospettare genericamente responsabilità di terzi. Le valutazioni tecniche delle autorità sono sindacabili solo se abnormi o illogiche. Nel merito, risulta dimostrato che la contaminazione è compatibile con l’uso di fanghi di perforazione e non riconducibile a valori di fondo naturale.
Le tre società hanno svolto, in momenti diversi, attività di trivellazione o assimilabile. Il gruppo originario risponde quale successore universale della società che perforò il pozzo; la società titolare dal 1991 al 2004 per l’installazione degli impianti di produzione; la società subentrata per l’attività di chiusura mineraria dal 2013 al 2015. Le operazioni sociologiche di cessione del ramo d’azienda non elidono l’imputazione degli obblighi pubblici. La responsabilità è solidale, non essendo differenziabili le singole condotte causali. Il difetto di contraddittorio procedimentale non vizia l’atto per la regola dell’art. 21-octies, comma 2, essendo le società consapevoli del procedimento.
Nota della Redazione
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