Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS e irrilevanza della responsabilità dell’esercente (TAR Sicilia n. 1148 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un pubblico esercizio disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 non ha funzione sanzionatoria, ma di prevenzione generale e di tutela anticipata della sicurezza pubblica. Essa prescinde da qualsiasi accertamento sulla responsabilità, diretta o indiretta, del gestore rispetto ai fatti posti a fondamento del provvedimento. È sufficiente la sussistenza di un pericolo concreto e attuale per l’ordine pubblico, valutato dal Questore nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza. La misura può fondarsi anche su un episodio singolo, purché di estrema gravità e idoneo a suscitare allarme sociale, e richiede che i fatti trovino antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto di licenza.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una discoteca e un attiguo locale. Dopo la chiusura pandemica l’attività riprende con difficoltà, tra il susseguirsi di condotte delittuose di cui la società dichiara di essere vittima e due istanze di presidio rivolte al Questore. In una serata di maggio un gruppo di avventori, cui era stato negato il servizio gratuito di bevande, aggredisce il barman e scaglia bottiglie di vetro, danneggiando arredi e mettendo in fuga i clienti.

Sulla base della relazione dell’Ufficio Prevenzione Generale, il Questore dispone la sospensione delle autorizzazioni per quindici giorni, qualificando il locale come luogo di un episodio di grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La società impugna il decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo l’assenza di responsabilità, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e la mancanza del nesso causale con l’attività di discoteca, e chiede il risarcimento dei danni da chiusura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fattispecie normativa dell’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931, che àncora la sospensione a tre distinte ipotesi: tumulti o gravi disordini avvenuti nell’esercizio, abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ovvero pericolo per l’ordine pubblico, la moralità e la sicurezza dei cittadini. Il potere del Questore ha natura cautelare e persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza.

Da tale qualificazione il Tribunale trae la conseguenza centrale: la misura resta valida ed efficace a prescindere dalla responsabilità del titolare dell’esercizio rispetto ai fatti che ne costituiscono il presupposto. I fatti possono verificarsi al di fuori della possibilità di controllo o di intervento del gestore. La misura agisce sul contesto socio-economico come strumento di governo della sicurezza del territorio, con effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Roma, n. 21664 del 2024, TAR Campania, Napoli, n. 38 del 2025, TAR Lombardia, Milano, n. 880 del 2019 e Cons. Stato, sez. II, n. 527 del 2025.

Il primo motivo è quindi infondato: la tesi della natura sanzionatoria della misura, con conseguente applicazione dei principi della legge n. 689/1981 sull’elemento soggettivo, non è condivisa. Il potere discrezionale è censurabile solo per manifesta irragionevolezza.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale esclude il dedotto travisamento. L’episodio, pur ricondotto a un’aggressione e non a una rissa in senso penalistico, è di estrema gravità e si è verificato all’interno del locale, trovando così antecedente causale significativo nell’attività oggetto di licenza. Lo sparo di colpi d’arma da fuoco è escluso sulla base degli accertamenti, ma ciò non inficia la misura: anche il singolo episodio può legittimarla quando rivesta carattere di gravità e allarme per la collettività, secondo TAR Campania, Napoli, n. 787 del 2025. L’uso del termine “rissa” è ritenuto non decisivo, potendo essere inteso come violenta lite. La censura di difetto di istruttoria è respinta: le acquisizioni versate in atti appaiono adeguate, pur nell’esigenza di ulteriori approfondimenti investigativi.

Respinta la domanda caducatoria, è simmetricamente rigettata quella risarcitoria. Il Collegio osserva comunque che l’azione di responsabilità non si prestava ad accoglimento per difetto di supporto dimostrativo: l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’illecito e le conseguenze pregiudizievoli grava sulla parte, e in materia risarcitoria il metodo acquisitivo non opera, restando pieno il principio dispositivo dell’art. 2697, primo comma, cod. civ. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e la natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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