Concessioni idroelettriche e giurisdizione esclusiva del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TAR Emilia-Romagna n. 114 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Rientrano nella giurisdizione specializzata in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, i ricorsi avverso i provvedimenti che incidono in modo diretto e immediato sul regime delle acque pubbliche e sulla loro gestione. L’atto che qualifica una derivazione idroelettrica come grande, inserendola nell’elenco regionale, incide sul regime di utilizzazione delle acque, posto il diverso trattamento delle grandi e delle piccole derivazioni quanto a modalità concorsuali di assegnazione, durate, canoni e altri oneri finanziari. Il giudice amministrativo deve pertanto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm., prima di ogni valutazione sulla natura politica dell’atto o sulla carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di utenze idroelettriche in Emilia-Romagna, ha impugnato l’ordine del giorno collegato al progetto di legge regionale in materia di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e determinazione dei relativi canoni, approvato dall’Assemblea legislativa nel corso della discussione.

Nelle premesse dell’atto impugnato, l’elenco delle grandi derivazioni ubicate nel territorio regionale ricomprende impianti che, secondo la ricorrente, singolarmente considerati e in applicazione dei parametri dell’art. 6 r.d. n. 1775 del 1933, andrebbero qualificati come piccole derivazioni. Da qui il ricorso per annullamento, con contestazione della inclusione di tali utenze nell’elencazione delle grandi derivazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, ritenuta la causa decidibile con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., esamina in via prioritaria il profilo di difetto di giurisdizione, osservando che il suo accertamento rende superfluo ogni vaglio sulla qualificazione dell’atto come atto politico — eccepita dalla Regione con richiamo a Cass. civ., Sez. un., n. 34483 del 2023 — e sulla ulteriore eccezione di carenza di interesse.

Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui spettano alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi avverso i provvedimenti che incidono in modo diretto e immediato sul regime delle acque pubbliche e sulla loro gestione, citando Cass. civ., Sez. un., n. 2710 del 2020 e Cons. Stato, sez. V, n. 2902 del 2018.

Rileva inoltre come lo stesso Consiglio di Stato abbia affermato la giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore sulle controversie relative all’applicabilità del nuovo canone alle concessioni idroelettriche di grande derivazione ancora in corso di validità e all’obbligo di fornitura annuale gratuita di energia alla Regione (Cons. Stato nn. 7466 e 7467 del 2022, nn. 5336 e 5337 del 2022, n. 8919 del 2022), orientamento seguito anche da alcuni Tribunali regionali delle acque pubbliche (TRAP Milano n. 2857 del 2023; TRAP Torino del 2022).

Nel merito del riparto, il Collegio osserva che l’atto impugnato, dopo aver richiamato il r.d. n. 1775 del 1933 e l’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, afferma che le grandi derivazioni in Emilia-Romagna sono nove e indica specifici bacini e impianti, inserendo così tra le concessioni di grandi derivazioni anche quelle che la ricorrente assume essere piccole. Tale inserimento incide sulla gestione delle acque, stante il differente regime di utilizzazione delle grandi e delle piccole derivazioni quanto a modalità concorsuali, durate, canoni e oneri finanziari: la giurisdizione appartiene dunque al Tribunale delle acque pubbliche.

Il ricorso è conseguentemente dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm. e possibilità di trasposizione del giudizio; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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