Errore scusabile esclude colpa dell’amministrazione e danno risarcibile (TAR Lazio n. 14695 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente l’insorgenza dell’obbligo risarcitorio in capo alla pubblica amministrazione, essendo necessaria la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato un pregiudizio secondo un giudizio di regolarità causale. La configurabilità della responsabilità aquiliana richiede, sul piano oggettivo, un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto e, sul piano soggettivo, l’elemento della colpa, la cui sussistenza è esclusa in presenza di un errore scusabile. Tale errore ricorre quando l’amministrazione ha operato in un contesto normativo di non piana interpretazione, caratterizzato da stratificazione e interrelazione di fonti di rango diverso.
Il Fatto
La ricorrente, docente abilitata all’estero, era stata esclusa, con provvedimento del 25 agosto 2021, dagli elenchi aggiuntivi di sostegno (ADSS) delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) della provincia di Torino. A seguito dell’annullamento di tale esclusione, disposto con sentenza del TAR Lazio, sez. III-bis, n. 10174 del 2022, la docente ha agito per ottenere la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al risarcimento dei danni economici, per la mancata supplenza su ADSS dall’anno scolastico 2021-2022, e giuridici, per il minor punteggio conseguito (6 punti a fronte dei 12 spettanti).
La ricorrente ha dedotto l’ingiustizia del danno e il nesso di causalità, nonché la sussistenza della colpa dell’amministrazione, escludendo la configurabilità di un errore scusabile in assenza di contrasti giurisprudenziali, incertezza normativa o complessità della situazione di fatto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato i principi consolidati in materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, evidenziando come l’annullamento del provvedimento non comporti automaticamente il diritto al risarcimento. È necessario, infatti, che l’illegittimità sia causa di un danno ingiusto e che ricorra l’elemento soggettivo della colpa, la cui esistenza va accertata avuto riguardo alla chiarezza e univocità della regola di azione violata.
Il Tribunale ha poi precisato che l’accertata illegittimità dell’atto costituisce una presunzione semplice della colpa, superabile dall’amministrazione dimostrando di essere incorsa in un errore scusabile. Tale errore è stato tipizzato in situazioni quali l’esistenza di contrasti giurisprudenziali, la formulazione poco chiara delle disposizioni, la complessità della situazione di fatto o l’illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma.
Nel caso di specie, la domanda è stata rigettata per l’assorbente ragione dell’insussistenza della colpa. Il quadro normativo applicabile al momento dell’adozione del provvedimento era costituito dall’ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, dal decreto ministeriale n. 51 del 2021 e dall’art. 59, comma 4, del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, la cui concatenazione non risultava di lineare intellegibilità. La stessa sentenza di annullamento aveva riconosciuto la novità e peculiarità delle questioni, e il rigetto dell’istanza cautelare, poi riformata dal Consiglio di Stato, confermava l’incertezza interpretativa.
La materia del riconoscimento dei titoli esteri, che faceva da sfondo alla vicenda, era caratterizzata da un’oggettiva complessità e da orientamenti non univoci, come dimostrato dalle plurime pronunce dell’Adunanza plenaria e dalle rimessioni alla Corte di giustizia UE. Tali elementi hanno condotto il Collegio a ritenere sussistente l’errore scusabile, con conseguente esclusione dell’elemento soggettivo della responsabilità e rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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