Risarcimento del danno da ritardo: onere della prova piena a carico del dipendente (TAR Lazio n. 854 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa risarcitoria relativa al danno da ritardo va ricondotta allo schema generale dell’art. 2043 c.c., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell’onere della prova in capo al danneggiato. Il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra di per sé prova del danno, rappresentandone solo un indice oggettivo. Il trasferimento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco persegue specifiche esigenze di servizio, prevalenti sull’interesse del singolo dipendente, che assume rilevanza di mero fatto. Il differimento del trasferimento dovuto alla necessità di garantire la continuità del servizio esclude la sussistenza di un’attività illecita e di profili di dolo o colpa dell’amministrazione.
Il Fatto
Un operatore dei Vigili del Fuoco presentava domanda per il trasferimento dal Comando di provenienza a quello di Latina, nell’ambito di una procedura di mobilità nazionale. L’istanza veniva accolta, ma il trasferimento di altri 24 operatori veniva attuato con decorrenza 13 marzo 2023, mentre quello del ricorrente veniva disposto solo il 18 dicembre 2023, dopo circa nove mesi.
Il dipendente agiva quindi in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del ritardo e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati complessivamente in euro 10.000,00, derivanti dalla necessità di mantenere la locazione di un appartamento, dai viaggi tra le due sedi e dal disagio personale subito. Il Ministero dell’Interno resisteva in giudizio, deducendo che la permanenza nella sede di origine era determinata da esigenze di servizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, richiama il principio secondo cui la domanda di risarcimento per danno da ritardo è soggetta all’onere della prova pieno in capo al danneggiato. Il ricorrente deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, non potendo l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno essere presunte in meccanica relazione con il superamento del termine procedimentale.
Nel caso di specie, il Collegio rileva che la circolare disciplinante la mobilità non prevedeva uno specifico termine di conclusione. Inoltre, in considerazione delle rilevanti funzioni pubbliche svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le esigenze di servizio sottese al trasferimento del personale risultano prevalenti sulle istanze del singolo dipendente. Dalla documentazione prodotta dall’amministrazione emerge che il trasferimento del ricorrente non era stato disposto nel medesimo decreto che aveva disposto il trasferimento delle 24 unità, poiché era necessario attendere la sostituzione nella posizione di provenienza, la cui procedura di assunzione era stata avviata solo successivamente.
Alla luce di tali circostanze, il differimento del trasferimento risultava giustificato dalla necessità di garantire la continuità del servizio. Ne consegue l’assenza di un’ attività illecita e di profili di colpa dell’amministrazione, requisiti imprescindibili della fattispecie risarcitoria. Il Collegio aggiunge che, comunque, il ricorrente non ha fornito la prova del nesso causale né del danno nella sua consistenza oggettiva: il contratto di locazione prevedeva un termine di preavviso di sei mesi per il recesso, non risultano dimostrate le spese per utenze e carburante, e i danni alla qualità della vita risultano allegati in modo generico.
La domanda viene pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite in ragione della materia trattata.
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Nota della Redazione
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