Ordinanza contingibile e urgente priva di termine finale e sproporzionata (TAR Lazio n. 377 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 può essere legittimamente adottata solo in presenza di presupposti rigorosi: contingibilità del pericolo, da intendere come situazione di nuova insorgenza, irreparabile, imminente, imprevista e imprevedibile; residualità, ossia inesigibilità di un comportamento alternativo corretto mediante i rimedi tipici; urgenza; previsione di un termine finale di efficacia; proporzionalità rispetto agli interessi secondari incisi. L’ordinanza che fronteggi un rischio preesistente, permanente e prevedibile, adottata a grande distanza temporale dall’avvio dell’istruttoria, difetta del requisito della contingibilità. Essa è inoltre illegittima quando l’Amministrazione, trattandosi di bene pubblico, avrebbe potuto utilizzare l’autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, cod. civ., difettando così la residualità. L’omessa indicazione del dies a quo di cessazione degli effetti determina infine sproporzione, comprimendo senza limiti di tempo l’interesse dei destinatari e traducendosi in uno spossessamento di fatto del bene.

Il Fatto

Il Commissario straordinario di un Comune ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha ordinato agli occupanti di un immobile, qualificati detentori sine titolo, l’immediato sgombero da persone e animali entro trenta giorni dalla notifica. Il provvedimento si fonda sull’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica derivante dalla presenza di un elettrodotto che collocherebbe l’abitazione all’interno della fascia di rispetto, esponendo a rischio la salute degli occupanti.

Gli occupanti hanno impugnato l’ordinanza davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, l’insussistenza dei presupposti dell’ordinanza extra ordinem, il difetto di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità, anche in ragione delle loro condizioni economiche e di salute. Hanno inoltre eccepito di aver acquisito la proprietà del bene per usucapione ventennale. Il Collegio ha respinto l’istanza cautelare; il Consiglio di Stato ha poi annullato tale ordinanza per carenza motivazionale e ha sollecitato la fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Collegio afferma la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l’ordinanza impugnata costituisce esercizio di potere pubblico diretto a tutelare l’incolumità pubblica, pur incidendo sulla situazione possessoria dei ricorrenti. Riconosce altresì la legittimazione ad agire e l’interesse degli occupanti, titolari di un interesse legittimo oppositivo, richiamando il precedente Cons. Stato n. 1217/1980. L’omessa impugnazione del precedente ordine di sgombero non determina inammissibilità, poiché il nuovo provvedimento si fonda su presupposti differenti.

Nel merito, applicando il principio della ragione più liquida, il Collegio ritiene fondato il motivo relativo all’insussistenza dei presupposti dell’ordinanza extra ordinem. Richiamando le sentenze Cons. Stato n. 7715/2024 e n. 2193/2022, individua i requisiti dell’istituto: contingibilità, residualità, urgenza, provvisorietà e proporzionalità. Le ordinanze in questione, avendo contenuto atipico ed elastico, richiedono istruttoria adeguata e congrua motivazione.

Il Collegio esclude il requisito della contingibilità. Il rischio è preesistente e risalente nel tempo: gli occupanti hanno comprovato di risiedere nell’immobile almeno dal 1988, come attestano la diffida al rilascio, le ricevute delle utenze e i certificati di residenza, circostanze non contestate dall’Amministrazione. La situazione è permanente e la presenza dell’elettrodotto non è di agevole soluzione. L’ordinanza è stata inoltre adottata molto tempo dopo l’avvio dell’istruttoria. Manca quindi il carattere imprevedibile del rischio.

Difetta poi la residualità: trattandosi di bene pubblico, l’Amministrazione avrebbe potuto tutelarsi mediante l’autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, cod. civ., come chiarito da Cons. Stato n. 4987/2023, invocabile anche per i beni del patrimonio indisponibile. Non è provata l’inesigibilità di un comportamento alternativo corretto.

L’ordinanza omette infine ogni termine finale, difettando del requisito di provvisorietà: l’omissione del dies a quo di cessazione degli effetti si traduce in uno spossessamento di fatto del bene, mascherando un’autotutela esecutiva sotto esigenze di incolumità pubblica. Ne deriva la sproporzione del provvedimento, che comprime senza limiti di tempo l’interesse degli occupanti. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza e salvezza del riesercizio del potere nel rispetto dell’effetto conformativo; le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *