Quote latte, disapplicazione impedita dal giudicato sul quantitativo di riferimento (TAR Lombardia n. 114 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le pronunce della Corte di Giustizia in materia di quote latte vincolano il giudice nazionale a disapplicare la disciplina interna sulla compensazione nazionale e sul rimborso del prelievo in eccesso, con conseguente rideterminazione del prelievo supplementare da parte di AGEA. La disapplicazione è tuttavia impedita da circostanze che cristallizzano la pretesa creditoria a tutela della certezza del diritto, individuabili nella maturata prescrizione o in una sentenza passata in giudicato che, nel merito, abbia accertato la fondatezza della pretesa. Il giudicato di merito sul quantitativo di riferimento individuale, quale elemento che sorregge il rapporto debitorio, preclude la disapplicazione del diritto interno. Il termine di prescrizione del credito è quello decennale, non decorre nella pendenza del giudizio e nei periodi di sospensione legislativa delle procedure di iscrizione a ruolo e di riscossione coattiva.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, ha impugnato la cartella di pagamento e l’intimazione di pagamento con le quali, per una pluralità di annate lattiere, gli è stato chiesto il pagamento del prelievo supplementare dovuto per il superamento delle quote latte, oltre interessi e oneri di riscossione.

Il ricorrente ha dedotto l’inesistenza degli atti per violazione del codice dell’amministrazione digitale, la non certezza, liquidità ed esigibilità del credito, la decadenza dall’azione di riscossione coattiva, la prescrizione, la duplicazione del ruolo, l’errata quantificazione del credito per effetto delle compensazioni con gli aiuti PAC, la nullità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti e l’indebita pretesa degli interessi. Con sentenza non definitiva il Tribunale ha disposto il ricalcolo per alcune annate lattiere, respinto il ricorso per l’annata 2005/2006 e ordinato ad AGEA il deposito della cartella richiamata nell’intimazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto individuato l’annata lattiera di riferimento dell’intimazione impugnata. Dall’estratto di ruolo è emersa la corrispondenza tra il carico iscritto a ruolo e il debito residuo, pari a 8.850,61 euro, importo coincidente con quello del registro debitori e riferito all’annata 2004/2005. La circostanza è stata confermata dal documento contabile dell’azienda, che riconduce la cartella richiamata al prelievo 2004/2005.

A fronte di tali risultanze, il Tribunale ha richiamato il giudizio instaurato nel 2009 avverso la medesima cartella, definito con pronuncia di inammissibilità n. 779/2020, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6193/2022, nella quale è rimasto accertato che la cartella si riferisce all’annata 2004/2005. Ciò ha consentito di escludere anche l’eccezione di mancata notifica dell’atto presupposto.

Quanto alla prescrizione, il Collegio ha ribadito che il termine rilevante è quello decennale, che non decorre nella pendenza del giudizio, in coerenza con l’art. 2945 cod. civ., e nei periodi di sospensione legislativa delle procedure di iscrizione a ruolo e di riscossione. Per l’annata 2004/2005 il giudizio incardinato nel 2009 e definito nel 2020 esclude la prescrizione della pretesa creditoria.

Sul contrasto tra disciplina interna e diritto dell’Unione, il Tribunale ha richiamato le pronunce C.Giust. C-348/18 Barausse, C.Giust. C-46/18 San Rocco e C.Giust. C-377/19 Benedetti, che vincolano il giudice nazionale a disapplicare le norme sulla compensazione nazionale e sul rimborso del prelievo in eccesso, con successiva rideterminazione del prelievo da parte di AGEA. La disapplicazione, tuttavia, incontra l’ostacolo del giudicato di merito, che cristallizza la pretesa a tutela della certezza del diritto.

Nel caso concreto il ricorrente aveva impugnato le comunicazioni dei quantitativi di riferimento individuale per l’annata 2004/2005; il ricorso è stato respinto nel merito con sentenza n. 1614/2015, non impugnata. Il giudicato sul quantitativo di riferimento individuale, elemento che sorregge il rapporto debitorio, ha quindi precluso la disapplicazione del diritto interno. Il ricorso è stato respinto quanto all’annullamento dell’intimazione di pagamento, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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