Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sardegna n. 1149 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima il creditore a ricorrere al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. perché sia data piena esecuzione alla pronuncia. Il TAR accerta l’inottemperanza e condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento nomina commissario ad acta un dirigente già inserito nella struttura dell’ente debitore, senza liquidazione di compenso, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. Il commissario eseguirà il giudicato anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a percepire, tramite la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, la somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione al relativo pagamento.
La sentenza, pubblicata l’11 febbraio 2025 e notificata il 18 febbraio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 10 ottobre 2025. Il Ministero non aveva adempiuto, salvo che per le spese liquidate ai difensori. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’azione: la notifica del titolo esecutivo al Ministero presso la sede reale in data 18 febbraio 2025, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e la rituale notificazione del ricorso in data 31 ottobre 2025. Da tali elementi ha tratto la prova del decorso infruttuoso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Accertata l’inottemperanza, il TAR ha accolto il ricorso e condannato il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della carta elettronica in favore della parte ricorrente entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. La condanna tiene conto della sola eventualità che nelle more l’amministrazione non abbia già ottemperato.
Per il caso di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, organo ausiliario del giudice, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. Al commissario ha assegnato il termine di novanta giorni dall’attivazione su richiesta della parte interessata.
Il Collegio ha poi regolato l’ipotesi di incapienza di fondi, consentendo al commissario di ricorrere ai capitoli di bilancio destinati specificamente ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e relativi decreti attuativi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’organizzazione dell’ente debitore, ha escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale.
Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, ma le ha ridotte a complessivi euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La riduzione è motivata dalla natura seriale del contenzioso e dall’attività difensiva connotata da elevata ripetitività e standardizzazione, avendo il difensore discusso sedici cause di contenuto identico nella medesima camera di consiglio. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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