Inefficace il nullaosta paesaggistico se il privato non integra la documentazione richiesta (TAR Campania n. 1646 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai sensi dell’art. 32, comma 1, legge n. 47 del 1985, non trovando applicazione il procedimento di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004. Il nullaosta paesaggistico comunale, ove il privato non trasmetta la documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza, diventa inefficace per l’inerzia dell’interessato, che impedisce l’esercizio del potere di controllo e di eventuale annullamento. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 82, comma 9, d.P.R. n. 616 del 1977, pur perentorio, resta interrotto dalla richiesta istruttoria, con nuova decorrenza dall’acquisizione completa degli atti. Non si perfeziona alcun silenzio assenso in assenza del parere favorevole dell’autorità di tutela, neppure per le opere eseguite prima dell’imposizione del vincolo.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il parere del Soprintendente provinciale al paesaggio del 3 gennaio 2025, reso nell’ambito di una procedura di condono edilizio ex legge n. 47 del 1985 per lavori di ristrutturazione di un’unità immobiliare, nella parte in cui si esprime in senso contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica limitatamente alla scala esterna in muratura sul cortile interno. Impugna inoltre la comunicazione di avvio del procedimento di ripristino dello stato dei luoghi e chiede l’accertamento della formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presentata nel 1986.

Il Ministero della Cultura si costituisce eccependo l’infondatezza del ricorso; il Comune non si costituisce. Il TAR respinge l’istanza cautelare con ordinanza n. 138 del 3 aprile 2025. La causa viene trattata nel merito all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il procedimento. Dopo la domanda di condono del 1986, la Commissione edilizia e l’Ufficio tecnico comunale avevano adottato, il 23 marzo 1998, la determinazione di nullaosta paesaggistico, trasmessa alla Soprintendenza il 27 marzo 1998 per l’eventuale annullamento allora previsto dall’art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977. La Soprintendenza, il 15 maggio 1998, aveva chiesto di integrare la documentazione, avvertendo che la mancata trasmissione avrebbe determinato la sospensione della pratica. La documentazione non è mai stata trasmessa.

Sul primo motivo, il TAR richiama la regola per cui, nell’ambito del condono edilizio di opere su immobili vincolati, il titolo in sanatoria è subordinato al parere favorevole dell’amministrazione di tutela, ai sensi dell’art. 32, comma 1, legge n. 47 del 1985. Il nullaosta ex art. 32 è assimilabile a una vera autorizzazione paesaggistica, con conseguente potere ministeriale di annullamento.

Il Collegio riconosce che il nullaosta del 1998, se non annullato tempestivamente, avrebbe avuto valore identico al parere previsto dalla legge sul condono. Tuttavia, perché si consolidasse, la Soprintendenza avrebbe dovuto poter esercitare il proprio controllo su tutti gli elementi necessari. La giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5772 del 2020) chiarisce che il termine di sessanta giorni, pur perentorio, è interrotto da manifestate esigenze istruttorie o da incompletezza documentale, con nuova decorrenza dall’acquisizione dei chiarimenti.

La Soprintendenza aveva formulato la richiesta di integrazione prima della scadenza del termine. La mancata trasmissione di documentazione indispensabile si configura come rinuncia implicita alla conclusione della pratica, presupposto del condono. Ne consegue l’inefficacia del nullaosta del 1998.

Il secondo motivo è infondato: la Soprintendenza non ha annullato il nullaosta, ma ha esercitato per la prima volta la valutazione di compatibilità paesaggistica. Il terzo motivo, sul difetto di istruttoria e motivazione, è respinto: il pregio paesaggistico dell’area è fondato su dato normativo, e la riserva di valutare un nuovo progetto rispettoso dei canoni non è contraddittoria. Il quarto motivo, sul silenzio assenso, è infondato: esso non si perfeziona per il solo decorso del termine, essendo necessario il parere favorevole dell’autorità di tutela (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5606 del 2024). Il vincolo sopravvenuto non esime dal valutare la compatibilità delle opere. Il ricorso è in conclusione respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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