Revoca del porto d’armi legittima per inaffidabilità anche su indizi (TAR Liguria n. 114 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi ex art. 43, comma 2, del TULPS non richiede un accertato abuso delle armi né un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficienti circostanze che dimostrino la non piena affidabilità del titolare al loro uso. La valutazione dell’Amministrazione è espressione di ampia discrezionalità e il porto d’armi assume natura di permesso concessorio in deroga al divieto di portare armi. L’obbligo di esame delle memorie procedimentali non impone alla p.a. la confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa. Qualora l’atto sia plurimotivato, la legittimità anche di una sola ragione giustificatrice rende irrilevante l’accoglimento delle censure rivolte alle altre, restando il provvedimento valido su quella base.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare da anni di una licenza di porto di fucile ad uso caccia, costantemente rinnovata. A seguito di una perquisizione domiciliare gli agenti rinvenivano un modesto quantitativo di marijuana light e alcune cartucce non denunciate, disponendo il ritiro cautelativo delle armi regolarmente denunciate presenti nell’abitazione.

La Questura, previa comunicazione di avvio del procedimento e valutazione delle osservazioni del privato, adottava il decreto di revoca della licenza. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo vizi procedimentali e di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto. L’Amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, relativo alla mancata valutazione analitica delle memorie, il Collegio rileva l’inammissibilità della doglianza: la comunicazione era stata effettuata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e non dell’art. 10-bis, con conseguente applicazione del regime non invalidante dell’art. 21-octies, comma 2. Nel merito il motivo è comunque infondato, poiché, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 4278 del 2023), l’obbligo di esame delle memorie non comporta un onere di analitica contestazione, bastando una motivazione complessivamente e logicamente resa.

Il Collegio affronta poi il secondo motivo, che investe la valutazione dei presupposti. L’atto è plurimotivato, fondato su ragioni autonome e indipendenti: per ottenerne l’annullamento occorre che tutte risultino illegittime. Passando all’esame delle singole ragioni, il Tribunale ritiene condivisibile la censura sull’incontro con pregiudicati: l’annotazione di polizia non dimostra la frequentazione intenzionale, potendo trattarsi di un incontro occasionale in una zona in cui dimorano più pregiudicati, e da allora non risultano altre informazioni analoghe.

Analogamente fondata è la censura sulle fotografie pubblicate sul profilo social, che, oltre ad essere risalenti nel tempo, non esprimono esaltazione dell’uso improprio delle armi ma la passione per la caccia. Infondata è invece la censura sulla partecipazione a una manifestazione non autorizzata sfociata in blocchi stradali: il comportamento, sebbene risalente e non seguito da condanna, non appare illogicamente valutato dall’Amministrazione alla luce dell’art. 43, comma 2, del TULPS.

La licenza di porto d’armi, osserva il Collegio richiamando Cons. Stato n. 1536 del 2016 e n. 1410 del 2021, ha natura di permesso concessorio in deroga al divieto di portare armi e richiede una valutazione discrezionale volta a prevenire abusi. Non serve un abuso accertato né un giudizio di pericolosità sociale: bastano indizi di inaffidabilità. Essendo legittima anche una sola ragione giustificatrice, le ulteriori doglianze restano improcedibili e il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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